Legge Regionale Lazio 11/8/2008 n. 15
Articolo 9
Attuazione della vigilanza
Capo II - Vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia. Sanzioni
Sezione I - Titolarità ed esercizio della vigilanza. Responsabilità degli abusi
Attuazione della vigilanza
1. I compiti di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia sono svolti, secondo le modalità stabilite dalla presente legge nonché dagli statuti e dai regolamenti comunali, dal dirigente o dal responsabile della struttura comunale competente:
a) sulla base di verifiche d’ufficio;
b) sulla base delle comunicazioni degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di cui al comma 2;
c) sulla base delle segnalazioni della struttura regionale competente in materia urbanistica, a seguito delle indagini effettuate sul territorio ai sensi dell’articolo 11;
d) su denuncia dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, ivi compresi gli enti portatori di interessi diffusi.
2. Ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria provvedono a dare immediata comunicazione e, comunque, non oltre le quarantotto ore, delle presunte violazioni urbanistico edilizie riscontrate alle competenti strutture del comune e della Regione, nonché alle altre autorità previste dall’articolo medesimo. (1)
3. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente accerta, entro trenta giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle denunce previste al comma 1, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti ai sensi delle disposizioni di cui alle sezioni II e III.
------
(1) Comma sostituito dall'art. 74, L.R. 24/12/2008, n. 31.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Collaborazione istituzionale
Articolo 3 - Supporto agli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia
Articolo 4 - Rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari
Articolo 5 - Monitoraggio
Articolo 6 - Osservatorio regionale sullabusivismo edilizio
Articolo 7 - Banca dati dellabusivismo
Articolo 8 - Enti preposti alla vigilanza
Articolo 9 - Attuazione della vigilanza
Articolo 10 - Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 11 - Indagini regionali sul territorio
Articolo 12 - Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista
Articolo 13 - Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello
Articolo 14 - Sospensione dei lavori
Articolo 15 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 16 - Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione duso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 17 - Variazioni essenziali
Articolo 18 - Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo
Articolo 19 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
Articolo 20 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato dufficio o in via giurisdizionale
Articolo 21 - Opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici
Articolo 22 - Accertamento di conformità
Articolo 23 - Lottizzazione abusiva
Articolo 24 - Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Articolo 25 - Interventi abusivi su immobili e beni culturali e su immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta
Articolo 26 - Interventi su beni paesaggistici
Articolo 27 - Relazione annuale sullattività di vigilanza e sulle demolizioni
Articolo 28 - Demolizione di opere abusive
Articolo 29 - Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione e di ripristino
Articolo 30 - Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie
Articolo 31 - Esercizio del potere sostitutivo
Articolo 32 - Commissario ad acta
Articolo 33 - Potere sostitutivo della Regione nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali
Articolo 34 - Annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali da parte della Regione
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 7 della l.r. 36/1987
Articolo 36 - Disposizione transitoria
Articolo 37 - Abrogazioni
Articolo 38 - Disposizioni finanziarie