Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 11/8/2008 n. 15

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

Articolo 24

Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Capo II - Vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia. Sanzioni
Sezione III - Sistema sanzionatorio. Procedure speciali nelle aree sottoposte a vincoli

Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente provvede direttamente, a spese del responsabile dell’abuso, alla demolizione dell’opera ed al ripristino dello stato dei luoghi quando accerti l’esistenza di interventi, non ultimati, senza titolo, su aree:
a) soggette a vincolo di inedificabilità previsto da leggi, statali o regionali, o da altre norme urbanistiche, vigenti o adottate;
b) soggette a vincolo di destinazione per la realizzazione di opere e spazi pubblici o di interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e successive modifiche;
c) soggette alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani) e successive modifiche;
d) soggette alle disposizioni di cui all’articolo 94, relativo alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. La demolizione è effettuata previa notifica del relativo provvedimento al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario e all’eventuale titolare di altro diritto reale di godimento, ove non coincidenti con il primo.
3. Nel caso delle aree di cui comma 1, lettera c), il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente provvede alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione all’amministrazione competente alla tutela del vincolo che può intervenire di propria iniziativa dandone avviso al comune, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione stessa.
4. Il comune può stipulare accordi con privati, interessati alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, diretti ad anticipare e sostenere i relativi costi. In tal caso si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
5. Qualora l’accertamento di cui al comma 1 riguardi opere già ultimate, si applica la procedura disciplinata dagli articoli 15 e 16.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Collaborazione istituzionale
Articolo 3 - Supporto agli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia
Articolo 4 - Rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari
Articolo 5 - Monitoraggio
Articolo 6 - Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio
Articolo 7 - Banca dati dell’abusivismo
Articolo 8 - Enti preposti alla vigilanza
Articolo 9 - Attuazione della vigilanza
Articolo 10 - Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 11 - Indagini regionali sul territorio
Articolo 12 - Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista
Articolo 13 - Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello
Articolo 14 - Sospensione dei lavori
Articolo 15 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 16 - Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 17 - Variazioni essenziali
Articolo 18 - Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo
Articolo 19 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
Articolo 20 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d’ufficio o in via giurisdizionale
Articolo 21 - Opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici
Articolo 22 - Accertamento di conformità
Articolo 23 - Lottizzazione abusiva
Articolo 24 - Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Articolo 25 - Interventi abusivi su immobili e beni culturali e su immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta
Articolo 26 - Interventi su beni paesaggistici
Articolo 27 - Relazione annuale sull’attività di vigilanza e sulle demolizioni
Articolo 28 - Demolizione di opere abusive
Articolo 29 - Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione e di ripristino
Articolo 30 - Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie
Articolo 31 - Esercizio del potere sostitutivo
Articolo 32 - Commissario ad acta
Articolo 33 - Potere sostitutivo della Regione nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali
Articolo 34 - Annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali da parte della Regione
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 36/1987
Articolo 36 - Disposizione transitoria
Articolo 37 - Abrogazioni
Articolo 38 - Disposizioni finanziarie