Legge Regionale Lazio 11/8/2008 n. 15
Articolo 19
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
Capo II - Vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia. Sanzioni
Sezione II - Sistema sanzionatorio. Procedure ordinarie
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, nonché mutamenti di destinazione d’uso nell’ambito di una stessa categoria previsti dall’articolo 7, comma terzo, della l.r. 36/1987, in assenza della prescritta denuncia di inizio attività o in difformità dalla stessa, applica una sanzione pecuniaria da un minimo di millecinquecento euro ad un massimo di 15 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso.
2. Salvo quanto previsto per i beni paesaggistici dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, qualora le opere eseguite in assenza di denuncia di inizio attività consistano in interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali e ad altre norme urbanistiche vigenti, l’ente preposto alla tutela del vincolo ingiunge al responsabile dell’abuso nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, di provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi e applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila 500 euro a un massimo di 25 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso. (1)
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano eseguiti su immobili anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente decide l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 previa acquisizione del parere di cui all’articolo 37, comma 3, del d.p.r. 380/2001, fermo restando quanto ivi stabilito nell’ipotesi di mancato rilascio dello stesso. (1)
4. La mancata denuncia di inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.
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(1) Comma modificato dall'art. 74, L.R. 24/12/2008, n.31.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Collaborazione istituzionale
Articolo 3 - Supporto agli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia
Articolo 4 - Rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari
Articolo 5 - Monitoraggio
Articolo 6 - Osservatorio regionale sullabusivismo edilizio
Articolo 7 - Banca dati dellabusivismo
Articolo 8 - Enti preposti alla vigilanza
Articolo 9 - Attuazione della vigilanza
Articolo 10 - Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 11 - Indagini regionali sul territorio
Articolo 12 - Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista
Articolo 13 - Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello
Articolo 14 - Sospensione dei lavori
Articolo 15 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 16 - Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione duso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 17 - Variazioni essenziali
Articolo 18 - Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo
Articolo 19 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
Articolo 20 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato dufficio o in via giurisdizionale
Articolo 21 - Opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici
Articolo 22 - Accertamento di conformità
Articolo 23 - Lottizzazione abusiva
Articolo 24 - Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Articolo 25 - Interventi abusivi su immobili e beni culturali e su immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta
Articolo 26 - Interventi su beni paesaggistici
Articolo 27 - Relazione annuale sullattività di vigilanza e sulle demolizioni
Articolo 28 - Demolizione di opere abusive
Articolo 29 - Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione e di ripristino
Articolo 30 - Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie
Articolo 31 - Esercizio del potere sostitutivo
Articolo 32 - Commissario ad acta
Articolo 33 - Potere sostitutivo della Regione nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali
Articolo 34 - Annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali da parte della Regione
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 7 della l.r. 36/1987
Articolo 36 - Disposizione transitoria
Articolo 37 - Abrogazioni
Articolo 38 - Disposizioni finanziarie