Legge Regionale Lazio 11/8/2008 n. 15
Articolo 16
Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione duso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Capo II - Vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia. Sanzioni
Sezione II - Sistema sanzionatorio. Procedure ordinarie
Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, nonché cambi di destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra di cui all’articolo 7, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3, lettera a), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, in totale difformità dagli stessi ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell’articolo 17, ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, di provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi giorni, alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita a cura del comune e a spese del responsabile dell’abuso.
3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione. In tale caso è comunque dovuto il contributo di costruzione di cui alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e successive modifiche.
4. Qualora le opere siano state eseguite sui beni ricompresi fra quelli indicati dalla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dello stesso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2 mila 500 euro a 25 mila euro. Per le opere eseguite su beni paesaggistici di cui alla parte terza del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 167 del decreto medesimo.(1)
5. Qualora le opere siano state eseguite su immobili anche non vincolati compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente decide l’applicazione delle sanzioni previste al comma 4 previa acquisizione del parere di cui all’articolo 33, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, fermo restando quanto ivi stabilito nell’ipotesi di mancato rilascio dello stesso. (1)
6. In caso di inerzia o inadempimento del comune agli obblighi previsti dal presente articolo, la Regione esercita il potere sostitutivo di cui agli articoli 31 e seguenti e introita le sanzioni pecuniarie.
---------
(1) Comma modificato dall'art. 74, L.R. 24/12/2008, n. 31.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Collaborazione istituzionale
Articolo 3 - Supporto agli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia
Articolo 4 - Rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari
Articolo 5 - Monitoraggio
Articolo 6 - Osservatorio regionale sullabusivismo edilizio
Articolo 7 - Banca dati dellabusivismo
Articolo 8 - Enti preposti alla vigilanza
Articolo 9 - Attuazione della vigilanza
Articolo 10 - Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 11 - Indagini regionali sul territorio
Articolo 12 - Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista
Articolo 13 - Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello
Articolo 14 - Sospensione dei lavori
Articolo 15 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 16 - Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione duso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 17 - Variazioni essenziali
Articolo 18 - Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo
Articolo 19 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
Articolo 20 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato dufficio o in via giurisdizionale
Articolo 21 - Opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici
Articolo 22 - Accertamento di conformità
Articolo 23 - Lottizzazione abusiva
Articolo 24 - Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Articolo 25 - Interventi abusivi su immobili e beni culturali e su immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta
Articolo 26 - Interventi su beni paesaggistici
Articolo 27 - Relazione annuale sullattività di vigilanza e sulle demolizioni
Articolo 28 - Demolizione di opere abusive
Articolo 29 - Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione e di ripristino
Articolo 30 - Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie
Articolo 31 - Esercizio del potere sostitutivo
Articolo 32 - Commissario ad acta
Articolo 33 - Potere sostitutivo della Regione nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali
Articolo 34 - Annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali da parte della Regione
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 7 della l.r. 36/1987
Articolo 36 - Disposizione transitoria
Articolo 37 - Abrogazioni
Articolo 38 - Disposizioni finanziarie