Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 11/8/2008 n. 15

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

Articolo 12

Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista

Capo II - Vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia. Sanzioni
Sezione I - Titolarità ed esercizio della vigilanza. Responsabilità degli abusi

Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista

1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nella presente legge, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia, alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesistica e dei piani settoriali, al nulla osta rilasciato dall’organismo di gestione dell’area naturale protetta regionale nonché, unitamente al direttore dei lavori, alle previsioni del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo. I suddetti soggetti sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, solidalmente, alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori è esonerato da responsabilità qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile della struttura comunale competente contestuale e motivata comunicazione della violazione stessa e, nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, qualora abbia inoltre rinunziato all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al suddetto dirigente o responsabile. In caso contrario, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dal medesimo articolo 29, comma 2, del d.p.r. 380/2001.
3. Ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del d.p.r. 380/2001, per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ne dà comunicazione all’autorità giudiziaria e al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Collaborazione istituzionale
Articolo 3 - Supporto agli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia
Articolo 4 - Rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari
Articolo 5 - Monitoraggio
Articolo 6 - Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio
Articolo 7 - Banca dati dell’abusivismo
Articolo 8 - Enti preposti alla vigilanza
Articolo 9 - Attuazione della vigilanza
Articolo 10 - Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 11 - Indagini regionali sul territorio
Articolo 12 - Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista
Articolo 13 - Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello
Articolo 14 - Sospensione dei lavori
Articolo 15 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 16 - Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 17 - Variazioni essenziali
Articolo 18 - Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo
Articolo 19 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
Articolo 20 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d’ufficio o in via giurisdizionale
Articolo 21 - Opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici
Articolo 22 - Accertamento di conformità
Articolo 23 - Lottizzazione abusiva
Articolo 24 - Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Articolo 25 - Interventi abusivi su immobili e beni culturali e su immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta
Articolo 26 - Interventi su beni paesaggistici
Articolo 27 - Relazione annuale sull’attività di vigilanza e sulle demolizioni
Articolo 28 - Demolizione di opere abusive
Articolo 29 - Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione e di ripristino
Articolo 30 - Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie
Articolo 31 - Esercizio del potere sostitutivo
Articolo 32 - Commissario ad acta
Articolo 33 - Potere sostitutivo della Regione nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali
Articolo 34 - Annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali da parte della Regione
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 36/1987
Articolo 36 - Disposizione transitoria
Articolo 37 - Abrogazioni
Articolo 38 - Disposizioni finanziarie