Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 11/8/2008 n. 15

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

Articolo 23

Lottizzazione abusiva

Capo II - Vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia. Sanzioni
Sezione II - Sistema sanzionatorio. Procedure ordinarie

Lottizzazione abusiva

1. Ai sensi dell’articolo 30 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando:
a) senza la prescritta autorizzazione, sono iniziati interventi che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o delle prescrizioni stabilite dalle leggi statali o regionali, anche se per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il relativo titolo abilitativo;
b) senza la prescritta autorizzazione, si realizzano i presupposti per una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni attraverso il loro frazionamento e vendita, o atti equivalenti, in lotti che per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione e, in rapporto agli elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Agli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 2, 3, 4, 4 bis e 5 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.
3. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esecuzione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ne dispone la sospensione con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree interessate ed ai soggetti indicati dall’articolo 12. L’ordinanza comporta l’immediata sospensione dei lavori in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere eseguite. L’ordinanza è trascritta, ai sensi dell’articolo 30 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, nei registri immobiliari.
4. Decorsi novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di cui al comma 3, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente provvede alla demolizione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell’abuso.
5. In caso di inerzia del comune agli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la Regione esercita il potere sostitutivo e l’acquisizione gratuita delle aree lottizzate si verifica a favore della Regione stessa.
6. In caso di lottizzazione abusiva non si applica quanto previsto dall’articolo 22.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Collaborazione istituzionale
Articolo 3 - Supporto agli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia
Articolo 4 - Rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari
Articolo 5 - Monitoraggio
Articolo 6 - Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio
Articolo 7 - Banca dati dell’abusivismo
Articolo 8 - Enti preposti alla vigilanza
Articolo 9 - Attuazione della vigilanza
Articolo 10 - Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 11 - Indagini regionali sul territorio
Articolo 12 - Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista
Articolo 13 - Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello
Articolo 14 - Sospensione dei lavori
Articolo 15 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 16 - Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 17 - Variazioni essenziali
Articolo 18 - Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo
Articolo 19 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
Articolo 20 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d’ufficio o in via giurisdizionale
Articolo 21 - Opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici
Articolo 22 - Accertamento di conformità
Articolo 23 - Lottizzazione abusiva
Articolo 24 - Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Articolo 25 - Interventi abusivi su immobili e beni culturali e su immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta
Articolo 26 - Interventi su beni paesaggistici
Articolo 27 - Relazione annuale sull’attività di vigilanza e sulle demolizioni
Articolo 28 - Demolizione di opere abusive
Articolo 29 - Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione e di ripristino
Articolo 30 - Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie
Articolo 31 - Esercizio del potere sostitutivo
Articolo 32 - Commissario ad acta
Articolo 33 - Potere sostitutivo della Regione nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali
Articolo 34 - Annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali da parte della Regione
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 36/1987
Articolo 36 - Disposizione transitoria
Articolo 37 - Abrogazioni
Articolo 38 - Disposizioni finanziarie