Legge Regionale Lazio 11/8/2008 n. 15
Articolo 34
Annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali da parte della Regione
Capo IV - Potere sostitutivo della Regione
Annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali da parte della Regione
1. La Regione può annullare, entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione o, nel caso di interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia stessa.
2. La struttura regionale competente, accertata d’ufficio o su denuncia, la violazione di cui al comma 1, effettua la contestazione della violazione stessa al titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività ed al comune interessato con l’invito a presentare le proprie controdeduzioni entro sessanta giorni.
3. Valutate le controdeduzioni o riscontrata l’omessa presentazione delle stesse, la struttura regionale competente qualora confermi le proprie contestazioni diffida il comune a provvedere, entro un congruo termine, in via di autotutela all’annullamento del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale la quale delibera sull’annullamento nonché alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei conti per gli accertamenti di rispettiva competenza.
5. La delibera di annullamento non può essere adottata trascorsi diciotto mesi dall’accertamento di cui al comma 2.
6. In pendenza delle procedure di annullamento, la struttura regionale competente può ordinare la sospensione dei lavori che viene comunicata al comune e notificata al titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività. L’atto di sospensione dei lavori cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla notifica, non sia emanata la delibera della Giunta regionale.
7. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, nei sei mesi successivi all’adozione del provvedimento di annullamento, ingiunge la demolizione delle opere eseguite in base alle deliberazioni ed ai provvedimenti annullati.
8. L’atto di sospensione dei lavori ed il provvedimento di annullamento sono resi noti al pubblico mediante affissione all’albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili ed alle opere eseguite.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Collaborazione istituzionale
Articolo 3 - Supporto agli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia
Articolo 4 - Rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari
Articolo 5 - Monitoraggio
Articolo 6 - Osservatorio regionale sullabusivismo edilizio
Articolo 7 - Banca dati dellabusivismo
Articolo 8 - Enti preposti alla vigilanza
Articolo 9 - Attuazione della vigilanza
Articolo 10 - Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 11 - Indagini regionali sul territorio
Articolo 12 - Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista
Articolo 13 - Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello
Articolo 14 - Sospensione dei lavori
Articolo 15 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 16 - Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione duso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 17 - Variazioni essenziali
Articolo 18 - Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo
Articolo 19 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
Articolo 20 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato dufficio o in via giurisdizionale
Articolo 21 - Opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici
Articolo 22 - Accertamento di conformità
Articolo 23 - Lottizzazione abusiva
Articolo 24 - Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Articolo 25 - Interventi abusivi su immobili e beni culturali e su immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta
Articolo 26 - Interventi su beni paesaggistici
Articolo 27 - Relazione annuale sullattività di vigilanza e sulle demolizioni
Articolo 28 - Demolizione di opere abusive
Articolo 29 - Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione e di ripristino
Articolo 30 - Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie
Articolo 31 - Esercizio del potere sostitutivo
Articolo 32 - Commissario ad acta
Articolo 33 - Potere sostitutivo della Regione nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali
Articolo 34 - Annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali da parte della Regione
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 7 della l.r. 36/1987
Articolo 36 - Disposizione transitoria
Articolo 37 - Abrogazioni
Articolo 38 - Disposizioni finanziarie