Decreto Legge 29/11/2008 n. 185
Articolo 12
Finanziamento delleconomia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/1/2009, N. 2
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TITOLO II - Sostegno all’economia
Finanziamento dell’economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all’economia
e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato, fino al 31 dicembre 2010, anche in deroga alle norme di contabilita’ di Stato, a sottoscrivere,
su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi
dei diritti indicati nell’articolo 2351 del codice civile, computabili
nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono
negoziate su mercati regolamentati o da societa’ capogruppo di gruppi
bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati. Con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del
predetto termine in conformita' alla normativa comunitaria in
materia. (4)
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili
in azioni ordinarie su richiesta dell’emittente. Puo’ essere inoltre
prevista, a favore dell’emittente, la facolta’ di rimborso o riscatto,
a condizione che la Banca d’Italia attesti che l’operazione non
pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilita’ della banca ne’
del gruppo bancario di appartenenza. (1) (3)
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può
dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili
ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera
con la quale l’assemblea decide sulla destinazione degli utili è
vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari
stessi.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti
finanziari di cui al comma 1 a condizione che l’operazione risulti economica
nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale
al perseguimento delle finalità indicate al comma 1.
5. La sottoscrizione è, altresì, condizionata:
a) all’assunzione da parte dell’emittente degli impegni definiti
in un apposito protocollo d’intenti con il Ministero dell’economia
e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare
alle piccole e medie imprese e alle famiglie, alle modalità con le quali
garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto
di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , e a
politiche dei dividendi coerenti con l’esigenza di mantenere adeguati
livelli di patrimonializzazione;
b) all’adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente,
tra l’altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici
aziendali. (1)
5 - bis . Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei
codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere. (2)
6. Sul finanziamento all’economia il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per
regione e categoria economica; a tale fi ne presso le Prefetture è istituito
uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall’istituzione
degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già
previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base
di una valutazione da parte della Banca d’Italia delle condizioni economiche
dell’operazione e della computabilità degli strumenti finanziari
nel patrimonio di vigilanza.
8. L’organo competente per l’emissione di obbligazioni subordinate
delibera anche in merito all’emissione degli strumenti finanziari previsti
dal presente articolo. L’esercizio della facoltà di conversione
è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo
aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie
per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa
di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate,
comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore
degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle
università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate
al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti
da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità
esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria
intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione
di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli
riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l’Unione europea ed
i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative
autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
9 -bis .Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica,
sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro
quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente
alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi
di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione.
Decorsi inutilmente i termini per l’espressione dei pareri, i decreti
possono essere comunque adottati. (2)
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio
sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all’articolo
1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 190 , le deliberazioni previste dall’articolo
2441, quinto comma, e dall’articolo 2443, secondo comma, del codice civile
sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento
di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti
per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà. (1)
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, da adottarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri,
condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di
cui al presente articolo.
12 -bis . Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere
in merito all’evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente
articolo nell’ambito della relazione trimestrale di cui all’articolo
5, comma 1 -ter , del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190. (2)
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 28/1/2009, n .2.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28/1/2009, n .2.
(3) Comma modificato dall'art. 41, DL 30/12/2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2/2009, n. 14.
(4) Comma modificato dall'art. 2, DL 5/8/2010, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 1/10/2010, n. 163.
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 2 bis - Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
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Articolo 6 bis - Disposizioni in materia di disavanzi sanitari
Articolo 7 - Pagamento dellIVA al momento delleffettiva riscossione del corrispettivo
Articolo 8 - Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
Articolo 9 - Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
Articolo 10 - Riduzione dellacconto IRES ed IRAP
Articolo 11 - Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato
Articolo 12 - Finanziamento delleconomia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.
Articolo 13 - Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
Articolo 14 - Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dellindustria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)
Articolo 15 - Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
Articolo 16 - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
Articolo 16 bis - Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
Articolo 17 - Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero
Articolo 18 - Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
Articolo 18 bis - Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici
Articolo 19 - Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
Articolo 19 bis - Istituzione del Fondo di sostegno per loccupazione e limprenditoria giovanile
Articolo 19 ter - Indennizzi per le aziende commerciali in crisi
Articolo 20 - Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.
Articolo 21 - Finanziamento legge obiettivo
Articolo 22 - Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
Articolo 23 - Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa civile nello spirito della sussidiarieta.
Articolo 24 - Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi
Articolo 25 - Ferrovie e trasporto pubblico locale
Articolo 26 - Privatizzazione della societa Tirrenia
Articolo 27 - Accertamenti
Articolo 28 - Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
Articolo 29 - Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e leffettiva copertura delle agevolazioni fiscali
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