Decreto Legge 29/11/2008 n. 185
Articolo 32
Riscossione
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/1/2009, N. 2
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TITOLO V - Disposizioni finanziarie
Riscossione
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’attivita’
degli agenti della riscossione e’ remunerata con un aggio, pari al nove
per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di
mora e che e’ a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la
restante parte dell’aggio e’ a carico dell’ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di
cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare
del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali
di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico
dei ruoli affidati, dell’andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.»;
c) il comma 3 e’ abrogato;
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. L’agente della
riscossione trattiene l’aggio all’atto del riversamento all’ente
impositore delle somme riscosse »;
e) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente
alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l’aggio spetta agli agenti della
riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000»; e-bis) al comma 6, alinea, le parole:
« Al concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « All’agente
della riscossione» e, alla lettera a), le parole: « il concessionario
» sono sostituite dalle seguenti: « l’agente della riscossione»;
e-ter) al comma 7-bis, le parole: « al concessionario » sono sostituite
dalle seguenti: « all’agente della riscossione». (1)
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3. All’articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate
le seguenti modifiche: a)alla lettera a) le parole « di pari importo»
sono soppresse;
b) le lettere c)e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell’obbligo del
non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in
venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all’euribor
diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso
o comunicazioni di inesigibilita’ presentate prima della data di entrata
in vigore della presente
disposizione la restituzione dell’anticipazione e’ effettuata con
una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data
dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto
di cui alla lettera a).»
«d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a)e c), sono rimborsati
rispettivamente in dieci e venti annualita’ di pari entita’ i crediti
risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle societa’ agenti
della riscossione. Il riscontro dell’ammontare dei crediti oggetto di
restituzione e’ eseguito in occasione del controllo sull’inesigibilita’
delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione,
sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei
crediti eventualmente non spettanti e’ effettuato mediante riversamento
all’entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del
diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10,
fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall’art. 1 commi 426
e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli
agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate
all’entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre
2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».
(1)
4. soppresso (2)
5. All’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Con il piano di cui
all’articolo 160 il debitore puo’ proporre il pagamento, parziale
o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, nonche’ dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente
alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,
ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea;
con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la proposta puo’ prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo
e’ assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le
eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti aicreditori
che hanno un grado di privilegio inferiore a quelli che hanno una posizione
giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario
o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non puo’ essere
differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel
caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e’ previsto
un trattamento piu’ favorevole.»;
b) al secondo comma sono aggiunte, all’inizio, le seguenti parole:
« Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, ».
6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono definite le modalita’ di applicazione nonche’
i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali
degli accordi sui crediti contributivi.
7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l’articolo 16, e’ inserito
il seguente: « Art.16-bis. − (Potenziamento delle procedure
di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito
delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debitiiscritti a ruolo ai
sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16,
comma 2, della presente legge:
a) il limite di importo di cui all’articolo 76, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e’ ridotto a cinquemila
euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, comma 2, dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
c) l’agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine
di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede
ai sensi dell’articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche
alle definizioni effettuate ai sensi dell’articolo
9-bis». (1)
[ 7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle societa’, ai sensi
del comma 3 dell’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, per l’iscrizione nell’apposito
albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita’ di liquidazione
e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni e’ fissata in un importo non inferiore
a 10 milioni di euro interamente versato.
Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le societa’ a prevalente partecipazione pubblica. E’
nullo l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione
di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano
il requisito finanziario suddetto.
I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In ogni caso, fino all’adeguamento
essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine
indette. ] (3)
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 28/1/2009, n. 2.
(2) Coma soppresso dalla legge di conversione 28/1/2009, n. 2.
(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28/1/2009, n. 2, modificato dall'art. 42, DL 30/12/2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2/2009, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 3 bis, DL 25/3/2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22/5/2010, n,. 73.
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