Decreto Legge 29/11/2008 n. 185
Articolo 20
Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/1/2009, N. 2
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TITOLO III - Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale: protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per grandi e piccole infrastrutture, con priorita’ per l’edilizia scolastica
Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente
situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere
la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza
delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale,
ivi inclusi quelli di pubblica utilita’, con particolare riferimento agli
interventi programmati nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonche’
per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto
degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente
comma e’ emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico
quando riguardi interventi programmati nei settori dell’energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano. (1)
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi
di realizzazione dell’investimento e il quadro finanziario dello stesso.
Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati
con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l’adozione degli
atti e dei provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’investimento;
vigila sull’espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative,
sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attivita’ occorrenti al
finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita
ogni potere di impulso, attraverso il piu’ ampio coinvolgimento degli
enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi
ed il rispetto dei tempi. Puo’ chiedere agli enti coinvolti ogni documento
utile per l’esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario
comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero
al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la
realizzazione totale o parziale dell’investimento, il commissario straordinario
delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta regionale
o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca dell’assegnazione
delle risorse.(1)
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. (1) (4)
5. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilita' di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalita' a legislazione vigente.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo’ avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto
competente in via ordinaria per la realizzazione dell’intervento. (5)
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono
comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell’articolo
81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza
pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilita’
con l’Unione europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza
sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attivita’
delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale
il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale.
Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo
riscontrato nella realizzazione dell’investimento, ai fini dell’eventuale
esercizio dell’azione di responsabilita’ di cui all’articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. (1)
[8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli
interessati a mezzo fax o posta elettronica all’indirizzo da essi indicato.
L’accesso agli atti del procedimento e’ consentito entro dieci giorni
dall’invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione
del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e’ di trenta giorni dalla comunicazione
o dall’avvenuta conoscenza, comunque acquisita. Il ricorso principale
va depositato presso il T.a.r. entro cinque giorni dalla scadenza del termine
di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica puo’
essere depositata attestazione dell’ufficiale giudiziario che il ricorso
e’ stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche
va depositata entro cinque giorni da quando e’ disponibile. Le altre parti
si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale
e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale
va depositato con le modalita’ e termini previsti per il ricorso principale.
I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall’accesso
agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita’ previste per
il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi
entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse
dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e’ pubblicato in udienza;
la sentenza e’ redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all’articolo
26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e
l’annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in
alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto gia’
stipulato, e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice
puo’ esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove
comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno
comprovato non puo’ comunque eccedere la misura del decimo dell’importo
delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario,
in base all’offerta economica presentata in gara. Se la parte soccombente
ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile. Per
quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l’articolo
23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l’articolo 246 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. (1)] (6)
[ 8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non
si applica il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 11, comma
10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (2)] (6)
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri
per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati
di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si fara’ fronte nell’ambito
delle risorse assegnate per la realizzazione dell’intervento. Con esclusione
dei casi di cui al comma 3, quarto e quinto periodo, il compenso non e’
erogato qualora non siano rispettati i termini per l’esecuzione dell’intervento.
Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente
della Giunta regionale. (1)
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale si applica quanto specificamente previsto
dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui
alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti
acustici previsti nell’allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l’articolo 11, comma
2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004. (1)
10-bis. Il comma 4 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e’ sostituito dal
seguente:
«4. L’approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia
adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di
intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni,
i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o piu’ amministrazioni
hanno espresso il proprio dissenso nell’ambito della conferenza di servizi,
l’amministrazione statale procedente, d’intesa con la regione interessata,
valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto
delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione
di conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera. Nel caso
in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera
non si realizzi a causa del dissenso espresso da un’amministrazione dello
Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’
ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616». (2)
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l’attivita’ della struttura tecnica di missione prevista dall’articolo
163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n.
163 del 2006, e’ autorizzata l’ulteriore spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 145,
comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
(2)
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente
comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione
con la BEI stessa. L’area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente
gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma
delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e
finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea
(TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari
per l’ammissibilita’ al finanziamento da partedella BEI e del principio
di sussidiarieta’ al quale questa e’ tenuta statutariamente ad attenersi.
(2)
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.
(2)
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista, secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo. (3)
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e’ aggiunta la
seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso dell’attivita’ di costruzione, ove sia certo
che il materiale sara’ utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale
nello stesso sito in cui e’ stato scavato»;
b) all’articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole:
«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185,». (2)
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 28/1/2009, n. 2.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28/1/2009, n. 2.
(3) Comma dapprima aggiunto dall'art. 6, DL 10/2/2009, n. 5 e successivamente modificato dall'art. 9, DL 12/9/2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 10/11/2014, n. 164.
(4) Comma sostituito dall'art. 7, DL 10/2/2009, n.5.
(5) Comma modificato dall'art. 7, DL 10/2/2009, n.5.
(6) Commi abrogati dall'art.15 del D.Lgs 20/03/2010, n.53. Il comma 4 del medesimo art.15 specifica quanto segue: "4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano gia' stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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