Articolo Normativa

Decreto Legge 29/11/2008 n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Articolo 30 bis

Disposizioni fiscali in materia di giochi

ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28/1/2009, N. 2
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TITOLO V - Disposizioni finanziarie

Disposizioni fiscali in materia di giochi

1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e’ determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell’anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
2. Fermo quanto disposto dall’articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un’aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a). 3. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell’articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche’ dell’articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione gia’ presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, e’ abrogata.
4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, e’ determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse. 282. Le modalita’ operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche’ le modalita’ di trasferimento periodico al CONI e all’UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all’UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 e’ stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell’UNIRE».
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all’1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, e’ assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attivita’ istituzionali del CONI e dell’UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonche’ all’incremento del monte premi e delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.
6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell’UNIRE, cessano gli effetti di cui all’articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e’ disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all’articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all’articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all’entrata del bilancio dello Stato. (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 35, L. 4/11/2010, n. 183.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
Articolo 2 - Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all’accollo da parte dello Stato dell’eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread e’ costituito dal saggio BCE
Articolo 2 bis - Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
Articolo 2 ter - Utilizzo del risparmio degli enti locali
Articolo 3 - Blocco e riduzione delle tariffe
Articolo 4 - Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale
Articolo 5 - Detassazione contratti di produttività
Articolo 6 - Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi
Articolo 6 bis - Disposizioni in materia di disavanzi sanitari
Articolo 7 - Pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo
Articolo 8 - Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
Articolo 9 - Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
Articolo 10 - Riduzione dell’acconto IRES ed IRAP
Articolo 11 - Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato
Articolo 12 - Finanziamento dell’economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.
Articolo 13 - Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
Articolo 14 - Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell’industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)
Articolo 15 - Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
Articolo 16 - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
Articolo 16 bis - Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
Articolo 17 - Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero
Articolo 18 - Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
Articolo 18 bis - Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici
Articolo 19 - Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche’ disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
Articolo 19 bis - Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile
Articolo 19 ter - Indennizzi per le aziende commerciali in crisi
Articolo 20 - Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.
Articolo 21 - Finanziamento legge obiettivo
Articolo 22 - Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
Articolo 23 - Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa’ civile nello spirito della sussidiarieta’.
Articolo 24 - Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi
Articolo 25 - Ferrovie e trasporto pubblico locale
Articolo 26 - Privatizzazione della societa’ Tirrenia
Articolo 27 - Accertamenti
Articolo 28 - Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
Articolo 29 - Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali
Articolo 30 - Controlli sui circoli privati
Articolo 30 bis - Disposizioni fiscali in materia di giochi
Articolo 31 - IVA servizi televisivi
Articolo 31 bis - Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari
Articolo 32 - Riscossione
Articolo 32 bis - Semplificazione delle modalita’ di riscossione coattiva
Articolo 32 ter - Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche’ ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi
Articolo 33 - Indennita’ per la cosiddetta vacanza contrattuale
Articolo 34 - LSU Scuola
Articolo 35 - Copertura finanziaria
Articolo 36 - Entrata in vigore