Decreto Legge 29/11/2008 n. 185
Articolo 30 bis
Disposizioni fiscali in materia di giochi
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28/1/2009, N. 2
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TITOLO V - Disposizioni finanziarie
Disposizioni fiscali in materia di giochi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all’articolo
39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e’ determinato,
in capo ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando le seguenti
aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell’anno
2008;
b) 11,6 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del
2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del
2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della
raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del
2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della
raccolta del 2008;
e) 8 per cento sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008,
pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
2. Fermo quanto disposto dall’articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali
di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale
unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi
contabili sono calcolati assumendo un’aliquota pari al 98 per cento di
quella massima prevista dal comma 1, lettera a). 3. Le disposizioni di cui all’articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme
dovute a norma dell’articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, nonche’ dell’articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto
articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso
in cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che
la fideiussione gia’ presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia
degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto
alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell’articolo
39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 236 del 2003, e successive modificazioni, e’ abrogata.
4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e
282 sono sostituiti dai seguenti:
«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali per quanto di sua competenza, e’ determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita
in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all’Unione
nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al
finanziamento del monte premi delle corse. 282. Le modalita’ operative
di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali
di cui al comma 281 nonche’ le modalita’ di trasferimento periodico
al CONI e all’UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con
provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di
concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente
all’UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 e’ stabilita in
470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell’UNIRE».
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma
1 rilevate annualmente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
una quota complessivamente pari all’1,4 per cento del prelievo erariale
unico, ripartita in parti uguali, e’ assegnata, in funzione del processo
di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente,
alle attivita’ istituzionali del CONI e dell’UNIRE, con esclusione
delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonche’
all’incremento del monte premi e delle provvidenze per l’allevamento
dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per
ciascun ente.
6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell’UNIRE, cessano
gli effetti di cui all’articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre
2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n.
184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo
del predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
e’ disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate,
che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte,
al fondo di cui all’articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
al fondo di cui all’articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ovvero all’entrata del bilancio dello Stato. (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 35, L. 4/11/2010, n. 183.
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Articolo 24 - Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi
Articolo 25 - Ferrovie e trasporto pubblico locale
Articolo 26 - Privatizzazione della societa Tirrenia
Articolo 27 - Accertamenti
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Articolo 30 bis - Disposizioni fiscali in materia di giochi
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