Decreto Legge 29/11/2008 n. 185
Articolo 2 bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28/1/2009, N. 2
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Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
[1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di
massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo
inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono
altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione
accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente
titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento
della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente
dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del
cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione
delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente
utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva
e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto
dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con
cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo
avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso
del cliente in ogni momento.L’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo’ comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullita’ del patto di remunerazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni del presente articolo.] (1) (2)
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole,
comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca,
dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da
parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fi ni dell’applicazione
dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice
penale e
degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Banca
d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione
dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il
limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre
il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà
effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
[ 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro
centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce
giustificato motivo agli effetti dell’articolo 118, comma 1, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.] (2)
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(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 2, DL 1/7/2009, n. 78.
(2) Comma abrogato dall'art. 27, DL 24/1/2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24/3/2012, n. 27.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienzaArticolo 2 - Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie allaccollo da parte dello Stato delleventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread e costituito dal saggio BCE
Articolo 2 bis - Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
Articolo 2 ter - Utilizzo del risparmio degli enti locali
Articolo 3 - Blocco e riduzione delle tariffe
Articolo 4 - Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale
Articolo 5 - Detassazione contratti di produttività
Articolo 6 - Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi
Articolo 6 bis - Disposizioni in materia di disavanzi sanitari
Articolo 7 - Pagamento dellIVA al momento delleffettiva riscossione del corrispettivo
Articolo 8 - Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
Articolo 9 - Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
Articolo 10 - Riduzione dellacconto IRES ed IRAP
Articolo 11 - Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato
Articolo 12 - Finanziamento delleconomia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.
Articolo 13 - Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
Articolo 14 - Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dellindustria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)
Articolo 15 - Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
Articolo 16 - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
Articolo 16 bis - Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
Articolo 17 - Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero
Articolo 18 - Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
Articolo 18 bis - Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici
Articolo 19 - Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
Articolo 19 bis - Istituzione del Fondo di sostegno per loccupazione e limprenditoria giovanile
Articolo 19 ter - Indennizzi per le aziende commerciali in crisi
Articolo 20 - Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.
Articolo 21 - Finanziamento legge obiettivo
Articolo 22 - Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
Articolo 23 - Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa civile nello spirito della sussidiarieta.
Articolo 24 - Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi
Articolo 25 - Ferrovie e trasporto pubblico locale
Articolo 26 - Privatizzazione della societa Tirrenia
Articolo 27 - Accertamenti
Articolo 28 - Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
Articolo 29 - Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e leffettiva copertura delle agevolazioni fiscali
Articolo 30 - Controlli sui circoli privati
Articolo 30 bis - Disposizioni fiscali in materia di giochi
Articolo 31 - IVA servizi televisivi
Articolo 31 bis - Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari
Articolo 32 - Riscossione
Articolo 32 bis - Semplificazione delle modalita di riscossione coattiva
Articolo 32 ter - Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi
Articolo 33 - Indennita per la cosiddetta vacanza contrattuale
Articolo 34 - LSU Scuola
Articolo 35 - Copertura finanziaria
Articolo 36 - Entrata in vigore