Articolo Normativa

Decreto Legge 29/11/2008 n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Articolo 25

Ferrovie e trasporto pubblico locale

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/1/2009, N. 2
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TITOLO IV - Servizi pubblici

Ferrovie e trasporto pubblico locale

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative risorse. (2)
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonche' per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti (2)
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (1)
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 28/1/2009, n. 2.
(2) Comma modificato dall'art. 27, DL 30/12/2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2/2009, n. 14.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
Articolo 2 - Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all’accollo da parte dello Stato dell’eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread e’ costituito dal saggio BCE
Articolo 2 bis - Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
Articolo 2 ter - Utilizzo del risparmio degli enti locali
Articolo 3 - Blocco e riduzione delle tariffe
Articolo 4 - Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale
Articolo 5 - Detassazione contratti di produttività
Articolo 6 - Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi
Articolo 6 bis - Disposizioni in materia di disavanzi sanitari
Articolo 7 - Pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo
Articolo 8 - Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
Articolo 9 - Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
Articolo 10 - Riduzione dell’acconto IRES ed IRAP
Articolo 11 - Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato
Articolo 12 - Finanziamento dell’economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.
Articolo 13 - Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
Articolo 14 - Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell’industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)
Articolo 15 - Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
Articolo 16 - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
Articolo 16 bis - Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
Articolo 17 - Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero
Articolo 18 - Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
Articolo 18 bis - Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici
Articolo 19 - Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche’ disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
Articolo 19 bis - Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile
Articolo 19 ter - Indennizzi per le aziende commerciali in crisi
Articolo 20 - Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.
Articolo 21 - Finanziamento legge obiettivo
Articolo 22 - Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
Articolo 23 - Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa’ civile nello spirito della sussidiarieta’.
Articolo 24 - Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi
Articolo 25 - Ferrovie e trasporto pubblico locale
Articolo 26 - Privatizzazione della societa’ Tirrenia
Articolo 27 - Accertamenti
Articolo 28 - Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
Articolo 29 - Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali
Articolo 30 - Controlli sui circoli privati
Articolo 30 bis - Disposizioni fiscali in materia di giochi
Articolo 31 - IVA servizi televisivi
Articolo 31 bis - Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari
Articolo 32 - Riscossione
Articolo 32 bis - Semplificazione delle modalita’ di riscossione coattiva
Articolo 32 ter - Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche’ ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi
Articolo 33 - Indennita’ per la cosiddetta vacanza contrattuale
Articolo 34 - LSU Scuola
Articolo 35 - Copertura finanziaria
Articolo 36 - Entrata in vigore