Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 30/9/2008 n. 23

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 1999, n. 19 concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche

Articolo 5

Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali

TITOLO III - Criteri di programmazione urbanistica riferiti al commercio al dettaglio su aree private in sede fissa

Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali.

L'art. 8 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: "1. I Comuni, nell'individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, si attengono ai seguenti criteri: - nell'interno del tessuto urbano consolidato, corrispondente alle zone omogenee A) e B) del D.M. 2 aprile 1968 che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica, interessate prevalentemente da piccole trasformazioni e dotate di sufficienti livelli di urbanizzazioni, possono essere consentiti solo insediamenti per medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato; - negli ambiti di trasformazione urbana, nelle zone in cui la programmazione urbanistica comunale prevede interventi di ristrutturazione rivolti a sostituire l'esistente tessuto e finalizzati alla riqualificazione di parti del territorio mediante interventi che possono prevedere la modificazione dei lotti, degli isolati e della rete stradale, oltre che nelle zone omogenee C) e D) del D.M. 2 aprile 1968, possono essere consentiti, nel rispetto dei limiti minimi degli standards del sopraccitato decreto ministeriale, insediamenti per grandi e medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato; - devono privilegiare, laddove possibile, il riuso di ambiti già urbanizzati o degradati da recuperare e disincentivare, in via generale, l'uso di spazi liberi per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita. 2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da apposite indagini urbanistico-territoriali, con particolare riferimento: - alle caratteristiche della viabilità, in accordo con l'eventuale piano urbano del traffico; - al livello della domanda di beni della popolazione residente e fluttuante; - alle caratteristiche strutturali dell'offerta riferita alle strutture di vendita previste dal D.L.vo 114/98. Qualora vengano individuate aree per grandi strutture di vendita, le indagini conoscitive riguarderanno il contesto territoriale sovracomunale. 3. Nella individuazione delle aree destinate a medie e grandi strutture, i Comuni devono tenere conto: - delle strutture esistenti; - di fornire servizi commerciali equamente ripartiti e diffusi sul territorio; - di decentrare le attività commerciali a favore delle zone e dei quartieri periferici ove la carenza di servizi accentua il degrado e l'emarginazione; - di privilegiare le previsioni di nuclei commerciali integrati con altre attività di servizio pubbliche e private, nella forma del centro commerciale; - della accessibilità veicolare e pedonale alle strutture di vendita; - della facilità di immissione sulla viabilità primaria o ad alto scorrimento; - di evitare situazioni di monopolio. A tale scopo il numero di aree individuate sarà sempre superiore al numero di strutture effettivamente attivabili. 4. Per l'individuazione della aree per medie e grandi strutture è data facoltà del ricorso alla Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del D.L. 114/98. 5. La individuazione delle aree per insediamenti di medie e grandi strutture commerciali, ove in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, comporta variante allo stesso. Le procedure di adozione e di approvazione delle varianti sono quelle previste dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23. 6. Qualora nelle norme e negli strumenti urbanistici vigenti le aree siano destinate ad insediamenti produttivi in senso generico, non è richiesta una formale variante urbanistica ma è sufficiente un adeguamento degli strumenti urbanistici all'uso commerciale, fermo restando il rispetto degli standards di parcheggio di cui all'art. 8 della presente Legge. L'adeguamento deve essere formalizzato con delibera di Consiglio Comunale. 7. Nel caso di adozione della suindicata procedura semplificata, deve essere garantita una idonea informativa alla Regione."

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Aree gravitazionali
Articolo 3 - Limiti dimensionali degli esercizi
Articolo 4 - Centro commerciale
Articolo 5 - Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali
Articolo 6 - Centri Storici
Articolo 7 - Aree di rilevanza paesistico ambientale
Articolo 8 - Parcheggi
Articolo 9 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura
Articolo 10 - Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 11 - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali
Articolo 12 - Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada
Articolo 13 - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
Articolo 14 - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo
Articolo 15 - Medie strutture di vendita
Articolo 16 - Grandi strutture di vendita
Articolo 17 - Vendite promozionali - Pubblicità dei prezzi
Articolo 18 - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi
Articolo 19 - Definizioni
Articolo 20 - Obiettivi della programmazione del settore
Articolo 21 - Criteri ed indirizzi
Articolo 22 - Indirizzi in materia di orari
Articolo 23 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 24 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 25 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 26 - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 27 - Produttori agricoli
Articolo 28 - Subingresso
Articolo 29 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 30 - Partecipazione alle fiere
Articolo 31 - Computo delle presenze
Articolo 32 - Aree private
Articolo 33 - Obblighi dei Comuni
Articolo 34 - Conversione delle autorizzazioni
Articolo 35 - Norme transitorie
Articolo 36 - Centri di assistenza tecnica
Articolo 37 - Monitoraggio della rete distributiva
Articolo 38 - Formazione professionale
Articolo 39 - Città d'arte e comuni turistici
Articolo 40 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali
Articolo 41 - Disposizione transitoria
Articolo 42 - Inerzia del Comune
Articolo 43 - Norma finanziaria
Articolo 44 - Norma finale
Articolo 45 - Pubblicazione della Legge