Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 30/9/2008 n. 23

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 1999, n. 19 concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche

Articolo 14

Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo

TITOLO IV - Programmazione della rete distributiva al dettaglio su aree private in sede fissa

Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo.

L'art. 18 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: "1. In assenza di strumenti comunali di programmazione e qualora vengano salvaguardati i livelli occupazionali con l'impegno, anche a seguito di apposito accordo di cui all'art. 49 della L.R. n. 19/1999, al reimpiego degli addetti degli esercizi concentrati o accorpati, sono sempre concesse: a) n. 1 autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'art. 24 della L. 426/71 ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; la superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, ma non potrà essere superiore a: - 500 mq. nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'Allegato n. 2 della L.R. n. 19/1999 con popolazione superiore a 3.000 abitanti; - 1.000 mq. nei Comuni individuati al secondo livello di servizio di cui all'Allegato n. 2 della L.R. n. 19/1999; - 1.500 mq. nei Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all'Allegato n. 2 della L.R. n. 19/1999; b) n. 1 autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune da almeno due anni ed autorizzati ai sensi dell'art. 24 della L. 426/71 ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi concentrati o accorpati, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture accorpate aumentate fino al 50 per cento, ma non potrà essere superiore a: - 750 mq. nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'Allegato n. 2 della L.R. n. 19/1999 con popolazione superiore a 3000 abitanti; - 1.500 mq. nei Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all'Allegato n. 2 della L.R. n. 19/1999; - 2.500 mq. nei Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all'Allegato n. 2 della L.R. n. 19/1999; c) l'autorizzazione all'ampliamento, per una sola volta, di una grande struttura di vendita esistente, mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'art. 24 della L. 426/71, ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture aumentate del 50 per cento, ma non potrà essere superiore a mq. 1.500. L'ampliamento di cui alle precedenti lettere b) e c), non comporta variazioni al settore merceologico dell'esercizio. È fatto salvo il rispetto dei requisiti urbanistici e le dotazioni di parcheggi. Quanto previsto nel presente comma è consentito anche nell'ipotesi del centro commerciale. 2. Il rilascio dell'autorizzazione, prevista nel comma 1 del presente articolo, comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. 3. Non costituisce atto dovuto l'accorpamento e la concentrazione di esercizi di cui ai commi precedenti nei Comuni individuati col quarto livello di servizio di cui all'Allegato n. 2 della L.R. n. 19/1999."

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Aree gravitazionali
Articolo 3 - Limiti dimensionali degli esercizi
Articolo 4 - Centro commerciale
Articolo 5 - Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali
Articolo 6 - Centri Storici
Articolo 7 - Aree di rilevanza paesistico ambientale
Articolo 8 - Parcheggi
Articolo 9 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura
Articolo 10 - Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 11 - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali
Articolo 12 - Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada
Articolo 13 - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
Articolo 14 - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo
Articolo 15 - Medie strutture di vendita
Articolo 16 - Grandi strutture di vendita
Articolo 17 - Vendite promozionali - Pubblicità dei prezzi
Articolo 18 - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi
Articolo 19 - Definizioni
Articolo 20 - Obiettivi della programmazione del settore
Articolo 21 - Criteri ed indirizzi
Articolo 22 - Indirizzi in materia di orari
Articolo 23 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 24 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 25 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 26 - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 27 - Produttori agricoli
Articolo 28 - Subingresso
Articolo 29 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 30 - Partecipazione alle fiere
Articolo 31 - Computo delle presenze
Articolo 32 - Aree private
Articolo 33 - Obblighi dei Comuni
Articolo 34 - Conversione delle autorizzazioni
Articolo 35 - Norme transitorie
Articolo 36 - Centri di assistenza tecnica
Articolo 37 - Monitoraggio della rete distributiva
Articolo 38 - Formazione professionale
Articolo 39 - Città d'arte e comuni turistici
Articolo 40 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali
Articolo 41 - Disposizione transitoria
Articolo 42 - Inerzia del Comune
Articolo 43 - Norma finanziaria
Articolo 44 - Norma finale
Articolo 45 - Pubblicazione della Legge

Sorry. No data so far.