Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 30/9/2008 n. 23

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 1999, n. 19 concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche

Articolo 6

Centri Storici

TITOLO III - Criteri di programmazione urbanistica riferiti al commercio al dettaglio su aree private in sede fissa

Centri Storici.

L'art. 9 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: "1. Gli insediamenti commerciali consentiti nei centri storici non devono alterare i caratteri, l'unitarietà morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevole di conservazione. In particolare in tali ambiti: - è fatto obbligo ai Comuni, in sede di definizione dei nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, di individuare gli edifici che possono essere destinati ad attività commerciale e di servizio e di prevedere specifiche disposizioni relative all'arredo urbano e al decoro evitando la eccessiva caratterizzazione commerciale quali insegne di forte impatto e cromatismi estranei al contesto, l'utilizzo dei materiali di finitura e il prontuario della sistemazione dei fronti commerciali per la determinazione degli spazi espositivi esterni; - il rapporto tra l'insediamento commerciale, gli spazi pubblici circostanti ed il contesto urbano deve essere calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del centro stesso. 2. Le norme urbanistiche devono favorire la conservazione e l'insediamento di esercizi di vicinato, capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del commercio, individuando contestualmente idonee misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità degli stessi tramite parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici. 3. Nei centri storici la dotazione di aree a parcheggio, per le medie strutture di vendita, è stabilita in misura inferiore del 50% a quanto previsto nel successivo art. 8 e può essere disponibile in un raggio di 200 metri dal perimetro dell'area dell'intervento, fatta salva una diversa distanza stabilita dal Comune. Ai fini del raggiungimento degli standard di parcheggio, possono essere anche utilizzate soluzioni alternative quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, multipiano e servizi-navetta. Tali soluzioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e l'operatore commerciale interessato. 4. Al fine di riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale dei centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, i Comuni ricadenti nei parchi nazionali e regionali, i Comuni turistici e le città d'arte di cui all'Allegato 5 alla legge regionale n. 19/1999 e i Comuni compresi al primo e secondo livello di servizio con popolazione superiore a 3.000 abitanti, approvano programmi e progetti di riqualificazione della rete commerciale che prevedano, oltre alla possibilità di adottare norme particolari e vincoli in merito alla localizzazione e alla apertura di esercizi di vendita per rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali, anche: a) eventuali vincoli in materia merceologica, sulla dimensione e sulla qualità degli esercizi nonché deroghe e facilitazioni in materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite straordinarie; b) iniziative per la valorizzazione dei centri storici, individuando in tale contesto le botteghe storiche e i contenitori esistenti suscettibili di riuso per l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio o per il potenziamento di quelle esistenti; c) azioni di promozione e valorizzazione commerciale da realizzare di concerto con consorzi ed associazioni di via di cui al successivo comma 5), in coerenza con progetti complessivi di marketing e comunicazione intesi ad elevare il grado di interesse culturale e commerciale a favore delle aree interessate; d) gli interventi sul piano della accessibilità alle aree interessate. 5. I Comuni elaborano i programmi ed i progetti di cui al comma 4) di concerto con le Associazioni del commercio presenti negli organismi provinciali di rappresentanza della CCIAA e maggiormente rappresentative a livello locale, eventuali altri soggetti della rappresentanza sociale, strutture associative di via regolarmente iscritte all'Albo Regionale di cui al successivo comma 6) e soggetti privati interessati. 6. La Regione sostiene le attività delle strutture associative di cui all'art. 12 della presente Legge, costituite tra operatori commerciali operative anche nell'ambito dei centri storici, operanti in collaborazione con i Centri di Assistenza Tecnica riconosciuti dalla Regione Basilicata, finalizzate alla animazione e alla promozione commerciale e turistica in dette aree; la collaborazione con i Centri di Assistenza Tecnica dovrà essere comprovata da apposito documento sottoscritto tra le parti. 7. Al fine di agevolare la predisposizione dei programmi e progetti di riqualificazione di cui al comma 4), la Regione concede ai Comuni contributi fino al 75% della spesa ammissibile. 8. La Regione con deliberazione della Giunta Regionale, adotta modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni alle strutture associative di cui all'art. 12 della presente Legge, nonché per le agevolazioni di cui al comma 7, a favore dei Comuni. 9. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 12 della presente Legge, la Regione istituisce l'Albo Regionale dei Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada; l'Albo è aggiornato con periodicità biennale."

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Aree gravitazionali
Articolo 3 - Limiti dimensionali degli esercizi
Articolo 4 - Centro commerciale
Articolo 5 - Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali
Articolo 6 - Centri Storici
Articolo 7 - Aree di rilevanza paesistico ambientale
Articolo 8 - Parcheggi
Articolo 9 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura
Articolo 10 - Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 11 - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali
Articolo 12 - Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada
Articolo 13 - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
Articolo 14 - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo
Articolo 15 - Medie strutture di vendita
Articolo 16 - Grandi strutture di vendita
Articolo 17 - Vendite promozionali - Pubblicità dei prezzi
Articolo 18 - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi
Articolo 19 - Definizioni
Articolo 20 - Obiettivi della programmazione del settore
Articolo 21 - Criteri ed indirizzi
Articolo 22 - Indirizzi in materia di orari
Articolo 23 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 24 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 25 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 26 - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 27 - Produttori agricoli
Articolo 28 - Subingresso
Articolo 29 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 30 - Partecipazione alle fiere
Articolo 31 - Computo delle presenze
Articolo 32 - Aree private
Articolo 33 - Obblighi dei Comuni
Articolo 34 - Conversione delle autorizzazioni
Articolo 35 - Norme transitorie
Articolo 36 - Centri di assistenza tecnica
Articolo 37 - Monitoraggio della rete distributiva
Articolo 38 - Formazione professionale
Articolo 39 - Città d'arte e comuni turistici
Articolo 40 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali
Articolo 41 - Disposizione transitoria
Articolo 42 - Inerzia del Comune
Articolo 43 - Norma finanziaria
Articolo 44 - Norma finale
Articolo 45 - Pubblicazione della Legge