Legge Regionale Basilicata 30/9/2008 n. 23
Articolo 22
Indirizzi in materia di orari
TITOLO VI - Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Indirizzi in materia di orari.
L'art. 27 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: "1. Il Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, stabilisce gli orari sulla base dei seguenti indirizzi: a) gli orari per la vendita in forma itinerante devono essere uniformati al commercio al dettaglio su aree private; b) gli orari di vendita per le fiere ed i mercati, fatte salve eventuali e particolari consuetudini locali e le località ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte, non possono iniziare prima delle ore 7 ed aver termine dopo le ore 22. Per l'allestimento delle attrezzature e lo sgombero dell'area, gli operatori devono avere a disposizione almeno un'ora prima dell'inizio e dopo la fine dell'orario di vendita; c) l'orario dei mercati è unico per tutti gli operatori e non possono essere stabiliti orari diversi secondo i settori merceologici trattati; d) orari particolari possono essere previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande. 2. Nel caso in cui il giorno di un mercato periodico ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di Legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente; se quest'ultimo è anche festivo, il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo, salva diversa determinazione dell'autorità comunale. 3. Nel caso di fiere o mercati che si svolgono di domenica o in altri giorni festivi, i commercianti su aree pubbliche osservano l'orario stabilito dal Sindaco. In tal caso, può essere consentito di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera e del mercato anche agli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche. 4. Nel determinare gli orari, il Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, dovrà valutare, quando le condizioni strutturali lo permettano, l'opportunità di far svolgere l'attività di vendita nei mercati in orario pomeridiano e serale. 5. La possibilità, da parte delle locali organizzazioni dei consumatori, del commercio, del turismo e dei lavoratori dipendenti di sottoporre accordi al Sindaco in tema di orari di vendita, prevista dal comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 114/98, è applicata anche al commercio su aree pubbliche. 6. I Comuni, per motivi di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari. 7. Relativamente al commercio in forma itinerante, i Comuni possono disporre il divieto di esercizio durante le ore di svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Aree gravitazionali
Articolo 3 - Limiti dimensionali degli esercizi
Articolo 4 - Centro commerciale
Articolo 5 - Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali
Articolo 6 - Centri Storici
Articolo 7 - Aree di rilevanza paesistico ambientale
Articolo 8 - Parcheggi
Articolo 9 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura
Articolo 10 - Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 11 - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali
Articolo 12 - Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada
Articolo 13 - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
Articolo 14 - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo
Articolo 15 - Medie strutture di vendita
Articolo 16 - Grandi strutture di vendita
Articolo 17 - Vendite promozionali - Pubblicità dei prezzi
Articolo 18 - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi
Articolo 19 - Definizioni
Articolo 20 - Obiettivi della programmazione del settore
Articolo 21 - Criteri ed indirizzi
Articolo 22 - Indirizzi in materia di orari
Articolo 23 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 24 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 25 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 26 - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 27 - Produttori agricoli
Articolo 28 - Subingresso
Articolo 29 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 30 - Partecipazione alle fiere
Articolo 31 - Computo delle presenze
Articolo 32 - Aree private
Articolo 33 - Obblighi dei Comuni
Articolo 34 - Conversione delle autorizzazioni
Articolo 35 - Norme transitorie
Articolo 36 - Centri di assistenza tecnica
Articolo 37 - Monitoraggio della rete distributiva
Articolo 38 - Formazione professionale
Articolo 39 - Città d'arte e comuni turistici
Articolo 40 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali
Articolo 41 - Disposizione transitoria
Articolo 42 - Inerzia del Comune
Articolo 43 - Norma finanziaria
Articolo 44 - Norma finale
Articolo 45 - Pubblicazione della Legge