Legge Regionale Basilicata 30/9/2008 n. 23
Articolo 16
Grandi strutture di vendita
TITOLO IV - Programmazione della rete distributiva al dettaglio su aree private in sede fissa
Grandi strutture di vendita.
L'art. 20 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: "1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita deve essere inviata al Comune competente per territorio che ne rilascia l'autorizzazione. Il richiedente invia copia della stessa alla Regione ed alla Provincia. 2. La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98; b) settore o settori merceologici, ubicazione e superficie di vendita dell'esercizio; c) progetto dell'intervento comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle aree di parcheggio nella misura prevista e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari; d) una relazione illustrativa sull'insediamento proposto inerente: - la conformità e compatibilità alla normativa urbanistica comunale; - la compatibilità alle direttive della presente Legge e della L.R. n. 19/1999; - l'indicazione della presunta area di attrazione e, in essa, della popolazione residente e fluttuante e delle strutture di vendita similari; - l'impatto sulla rete commerciale esistente con particolare riferimento agli esercizi di vicinato ed ai settori interessati; - la compatibilità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento all'impatto sulla viabilità; e) il permesso di costruire o il preventivo assenso del Comune alla realizzazione della struttura commerciale di cui all'art. 9 della presente Legge, qualora previsto; f) le eventuali comunicazioni di cui all'articlo 10, comma 2 e 3, D.Lgs. 114/98 ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del riconoscimento delle priorità. Qualora trattasi di un centro commerciale, l'interessato dovrà indicare la superficie di vendita ed il settore o settori merceologici per ogni singolo esercizio in esso presente. 3. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo al Comune e, in caso di domande concorrenti, secondo le seguenti priorità: 1) concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture di vendita, in esercizio nel Comune da almeno tre anni con l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggiore superficie concentrata; 2) trasferimento; 3) ampliamento; 4) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dal comma 9 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98; 5) nuova apertura. Si intendono concorrenti le domande pervenute ai Comuni ricadenti nella medesima area. 4. La concorrenza e la precedenza sono stabilite dalla Regione nel caso di domande pervenute ai Comuni ricadenti nella medesima area. A tal fine il Comune comunica alla Regione la data di ricezione della domanda, riferita al protocollo comunale o alla data di spedizione, se effettuata con raccomandata tramite servizio postale. 5. Il Comune provvede alla istruttoria preliminare e, previo accordo con la Regione e la Provincia, convoca la conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 114/98 entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni della conferenza sono tenute di norma presso il Comune in seduta pubblica. 6. Il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora riscontri la mancanza di requisiti e documentazione essenziali, invita l'interessato a procedere alla integrazione nel termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende respinta. 7. La conferenza, nella sua prima riunione, prende atto degli esiti della istruttoria preliminare svolta dagli Uffici Comunali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della presente Legge, cui compete, in via esclusiva, la verifica della fattibilità, dal punto di vista urbanistico, del progetto presentato, e dichiara l'ammissibilità o dispone il rigetto nel caso di assenza di elementi essenziali. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta ammissibile, la conferenza può chiedere elementi integrativi ritenuti utili. La richiesta di integrazione non interrompe i termini di valutazione che sono fissati in novanta giorni dalla data della prima convocazione. Trascorsi centoventi giorni dalla data di prima convocazione, la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. 8. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. 9. Il Comune invita a partecipare, a titolo consultivo, sin dalla prima riunione della conferenza di servizi, i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato o alla provincia. 10. La conferenza di servizi delibera nel merito dopo la conclusione del procedimento relativo ad altre richieste che hanno priorità nell'ordine di valutazione stabilito dalla Regione. 11. Possono essere concesse autorizzazioni per grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi di presenza e sviluppo indicati negli Allegati 3 e 4 della legge regionale n. 19/1999. Entro i predetti obiettivi sono ammissibili localizzazioni in Comuni diversi da quelli indicati negli Allegati 3 e 4 a condizione che gli stessi abbiano individuato le aree per gli insediamenti di grandi strutture, secondo i criteri di cui all'art. 5 della presente Legge. 12. È sempre rilasciata l'autorizzazione per la vendita al dettaglio all'operatore che esercita la corrispondente attività di vendita all'ingrosso, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 19/1999."
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Aree gravitazionali
Articolo 3 - Limiti dimensionali degli esercizi
Articolo 4 - Centro commerciale
Articolo 5 - Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali
Articolo 6 - Centri Storici
Articolo 7 - Aree di rilevanza paesistico ambientale
Articolo 8 - Parcheggi
Articolo 9 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura
Articolo 10 - Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 11 - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali
Articolo 12 - Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada
Articolo 13 - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
Articolo 14 - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo
Articolo 15 - Medie strutture di vendita
Articolo 16 - Grandi strutture di vendita
Articolo 17 - Vendite promozionali - Pubblicità dei prezzi
Articolo 18 - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi
Articolo 19 - Definizioni
Articolo 20 - Obiettivi della programmazione del settore
Articolo 21 - Criteri ed indirizzi
Articolo 22 - Indirizzi in materia di orari
Articolo 23 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 24 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 25 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 26 - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 27 - Produttori agricoli
Articolo 28 - Subingresso
Articolo 29 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 30 - Partecipazione alle fiere
Articolo 31 - Computo delle presenze
Articolo 32 - Aree private
Articolo 33 - Obblighi dei Comuni
Articolo 34 - Conversione delle autorizzazioni
Articolo 35 - Norme transitorie
Articolo 36 - Centri di assistenza tecnica
Articolo 37 - Monitoraggio della rete distributiva
Articolo 38 - Formazione professionale
Articolo 39 - Città d'arte e comuni turistici
Articolo 40 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali
Articolo 41 - Disposizione transitoria
Articolo 42 - Inerzia del Comune
Articolo 43 - Norma finanziaria
Articolo 44 - Norma finale
Articolo 45 - Pubblicazione della Legge