Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 30/9/2008 n. 23

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 1999, n. 19 concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche

Articolo 33

Obblighi dei Comuni

TITOLO VI - Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Obblighi dei Comuni.

L'art. 41 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: "1. Il Comune, qualora non abbia ancora approvato il regolamento di riordino del settore sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 28, commi 15, 16 e 17 del D.Lgs. n. 114/1998 e ai sensi della L.R. n. 19/1999, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, a: 1) stabilire, per ogni singolo mercato e fiera, l'ampiezza complessiva dell'area da destinare all'esercizio dell'attività, anche tenuto conto di quanto consentito dal comma 4, art. 21 della presente Legge; 2) individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette; 3) approvare apposito regolamento con il quale stabilire: - le modalità di assegnazione dei posteggi; - i criteri di assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti; - le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio dell'autorizzazione, il termine comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego; - le norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche; - tutte le norme utili per il corretto funzionamento dei mercati e delle fiere e per le corrette modalità di vendita; - la istituzione del registro delle presenze di cui alla lettera n), comma 1, art. 19 della presente Legge e le modalità di registrazione delle presenze. 2. Il Comune può: - determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere; - riservare, con le stesse modalità previste per i produttori agricoli, aree ai pescatori che esercitano la vendita dei prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e agli altri soggetti ricompresi nella lettera g), comma 2, art. 4 del D.Lgs. 114/98; - stabilire divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 3. Nelle fiere o mercati specializzati, organizzati per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica, possono essere individuati posteggi riservati ad operatori esercenti su aree private, artigiani ed operatori non professionali. Possono, inoltre, essere assegnati per merceologie a servizio il due per cento dei posteggi, con un minimo di due posteggi. 4. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree rurali e montane, i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitati possono stabilire agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza, per le attività effettuate su posteggi posti sul loro territorio. Le stesse agevolazioni possono essere stabilite in frazioni e altri centri abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri abitati, nonché nei Comuni Montani superiori a 600 metri di altitudine. 5. Per quanto previsto dal comma 1, in caso di inerzia da parte del Comune, la Regione provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.".

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Aree gravitazionali
Articolo 3 - Limiti dimensionali degli esercizi
Articolo 4 - Centro commerciale
Articolo 5 - Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali
Articolo 6 - Centri Storici
Articolo 7 - Aree di rilevanza paesistico ambientale
Articolo 8 - Parcheggi
Articolo 9 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura
Articolo 10 - Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 11 - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali
Articolo 12 - Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada
Articolo 13 - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
Articolo 14 - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo
Articolo 15 - Medie strutture di vendita
Articolo 16 - Grandi strutture di vendita
Articolo 17 - Vendite promozionali - Pubblicità dei prezzi
Articolo 18 - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi
Articolo 19 - Definizioni
Articolo 20 - Obiettivi della programmazione del settore
Articolo 21 - Criteri ed indirizzi
Articolo 22 - Indirizzi in materia di orari
Articolo 23 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 24 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 25 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 26 - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 27 - Produttori agricoli
Articolo 28 - Subingresso
Articolo 29 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 30 - Partecipazione alle fiere
Articolo 31 - Computo delle presenze
Articolo 32 - Aree private
Articolo 33 - Obblighi dei Comuni
Articolo 34 - Conversione delle autorizzazioni
Articolo 35 - Norme transitorie
Articolo 36 - Centri di assistenza tecnica
Articolo 37 - Monitoraggio della rete distributiva
Articolo 38 - Formazione professionale
Articolo 39 - Città d'arte e comuni turistici
Articolo 40 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali
Articolo 41 - Disposizione transitoria
Articolo 42 - Inerzia del Comune
Articolo 43 - Norma finanziaria
Articolo 44 - Norma finale
Articolo 45 - Pubblicazione della Legge