Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 30/9/2008 n. 23

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 1999, n. 19 concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche

Articolo 21

Criteri ed indirizzi

TITOLO VI - Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Criteri ed indirizzi.

L'art. 26 della L.R. n. 19/1999 è così sostituito: "1. I Comuni, nell'ambito della propria programmazione territoriale, valutano le condizioni di ubicazione e d'assetto dei propri mercati e fiere con l'obbligo di dotare le relative aree dei necessari servizi e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità delle vigenti norme in materia igienico-sanitarie attinenti sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande. Criterio prioritario è di privilegiare: - la permanenza e l'ammodernamento dei mercati ubicati nei centri storici e quelli derivanti da tradizioni locali, prevedendo specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario; - la localizzazione dei mercati di nuova istituzione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per il parcheggio dei mezzi degli operatori. I Comuni potranno disporre il trasferimento dei mercati solo qualora l'attuale sistemazione rende difficoltosa la piena applicazione delle norme igienico-sanitarie, e si registri, anche sulla base della valutazione delle presenze degli operatori di cui alle lettere f) e g) dell'art. 24 della L.R. n. 19/1999, la caduta sistematica della domanda acquisendo il parere obbligatorio delle organizzazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio. 2. I Comuni, inoltre, nel predisporre gli strumenti urbanistici, preferibilmente contestualmente alla individuazione delle aree per le medie e grandi strutture su aree private, devono: - individuare le aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando l'intero territorio comunale e determinare spazi adeguati da riservare ai mercati ed alle fiere; - favorire la destinazione di aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone in via di espansione, non ancora attrezzate con insediamenti commerciali su aree private e nelle zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento turistico stagionale. 3. L'istituzione di nuovi mercati deve essere subordinata ad una attenta valutazione sulla potenzialità di quelli già operanti e deve essere motivata dalla carenza della rete commerciale, anche su aree private, a far fronte alla domanda della popolazione residente e fluttuante. Non è ammessa l'istituzione di un nuovo mercato periodico qualora nella stessa giornata se ne svolga un altro in uno dei Comuni confinanti. 4. Fino ad altra successiva Determinazione Regionale per gli ampliamenti dei mercati e fiere esistenti e per i nuovi mercati e fiere, i Comuni possono prevedere, nel periodo di validità della presente Legge, un incremento delle autorizzazioni fino ad un massimo del 10% di quelle già concesse alla data di entrata in vigore della presente Legge. Per ogni nuova autorizzazione concessa, il Comune provvederà ad individuare apposito ed adeguato posteggio."

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Aree gravitazionali
Articolo 3 - Limiti dimensionali degli esercizi
Articolo 4 - Centro commerciale
Articolo 5 - Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali
Articolo 6 - Centri Storici
Articolo 7 - Aree di rilevanza paesistico ambientale
Articolo 8 - Parcheggi
Articolo 9 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura
Articolo 10 - Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 11 - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali
Articolo 12 - Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada
Articolo 13 - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
Articolo 14 - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo
Articolo 15 - Medie strutture di vendita
Articolo 16 - Grandi strutture di vendita
Articolo 17 - Vendite promozionali - Pubblicità dei prezzi
Articolo 18 - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi
Articolo 19 - Definizioni
Articolo 20 - Obiettivi della programmazione del settore
Articolo 21 - Criteri ed indirizzi
Articolo 22 - Indirizzi in materia di orari
Articolo 23 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 24 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 25 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 26 - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 27 - Produttori agricoli
Articolo 28 - Subingresso
Articolo 29 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 30 - Partecipazione alle fiere
Articolo 31 - Computo delle presenze
Articolo 32 - Aree private
Articolo 33 - Obblighi dei Comuni
Articolo 34 - Conversione delle autorizzazioni
Articolo 35 - Norme transitorie
Articolo 36 - Centri di assistenza tecnica
Articolo 37 - Monitoraggio della rete distributiva
Articolo 38 - Formazione professionale
Articolo 39 - Città d'arte e comuni turistici
Articolo 40 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali
Articolo 41 - Disposizione transitoria
Articolo 42 - Inerzia del Comune
Articolo 43 - Norma finanziaria
Articolo 44 - Norma finale
Articolo 45 - Pubblicazione della Legge