Legge Regionale Veneto 28/12/2012 n. 50
Articolo 2
Finalità e principi
TITOLO I - Disposizioni generali
Finalità e principi. 1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modificazioni, persegue le seguenti finalità:a) salvaguardare la libertà d'impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
b) garantire la concorrenza, sia nell'accesso al mercato che nel suo funzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;
c) promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del sistema commerciale;
d) salvaguardare la sostenibilità territoriale ed ambientale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate;
e) assicurare la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;
f) rigenerare l'economia ed il tessuto sociale e culturale urbano, favorendo la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;
g) tutelare il consumatore attraverso l'adozione di misure volte a favorire la creazione di una rete distributiva efficiente, rafforzare il servizio di prossimità, orientare alla qualificazione dei consumi, assicurare la trasparenza dell'informazione sui prezzi, la sicurezza dei prodotti e l'aggiornamento professionale degli operatori;
h) tutelare i lavoratori e le lavoratrici del settore e prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nei tavoli di concertazione e di monitoraggio previsti dalla normativa vigente.
2. L'esercizio dell'attività commerciale è libero, fatta salva l'introduzione, da parte della presente legge, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazioneArticolo 2 - Finalità e principi
Articolo 3 - Definizioni.
Articolo 4 - Indirizzi regionali.
Articolo 5 - Attività di monitoraggio.
Articolo 6 - Indirizzi generali.
Articolo 7 - Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani.
Articolo 8 - Distretti del commercio
Articolo 9 - Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta.
Articolo 10 - Commercio tradizionale.
Articolo 11 - Luoghi storici del commercio.
Articolo 12 - Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce).
Articolo 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.
Articolo 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
Articolo 15 - Interventi di agevolazione per l'accesso al credito.
Articolo 16 - Tipologia di esercizi commerciali.
Articolo 17 - Esercizi di vicinato.
Articolo 18 - Medie strutture di vendita.
Articolo 19 - Grandi strutture di vendita.
Articolo 20 - Requisiti soggettivi.
Articolo 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi.
Articolo 22 - Requisiti ambientali e viabilistici
Articolo 23 - Commercio elettronico.
Articolo 24 - Outlet e temporary store
Articolo 25 - Vendite straordinarie.
Articolo 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale
Articolo 27 - Sanzioni.
Articolo 28 - Norme transitorie.
Articolo 29 - Disposizioni sull'applicazione della legge.
Articolo 30 - Abrogazioni.
