Legge Regionale Veneto 28/12/2012 n. 50
Articolo 27
Sanzioni.
TITOLO V - Norme transitorie e finali
Sanzioni. 1. L'apertura di esercizi commerciali in assenza della SCIA o in assenza della prescritta autorizzazione, come previste dagli articoli 17, 18 e 19, nonché l'assenza o la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 comportano, per il comune, l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura dell'attività e, ove rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.2. L'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1. In caso di particolare gravità o di reiterazione il comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.
3. Il subingresso in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
4. L'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), è punito con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.
5. Il comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazioneArticolo 2 - Finalità e principi
Articolo 3 - Definizioni.
Articolo 4 - Indirizzi regionali.
Articolo 5 - Attività di monitoraggio.
Articolo 6 - Indirizzi generali.
Articolo 7 - Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani.
Articolo 8 - Distretti del commercio
Articolo 9 - Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta.
Articolo 10 - Commercio tradizionale.
Articolo 11 - Luoghi storici del commercio.
Articolo 12 - Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce).
Articolo 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.
Articolo 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
Articolo 15 - Interventi di agevolazione per l'accesso al credito.
Articolo 16 - Tipologia di esercizi commerciali.
Articolo 17 - Esercizi di vicinato.
Articolo 18 - Medie strutture di vendita.
Articolo 19 - Grandi strutture di vendita.
Articolo 20 - Requisiti soggettivi.
Articolo 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi.
Articolo 22 - Requisiti ambientali e viabilistici
Articolo 23 - Commercio elettronico.
Articolo 24 - Outlet e temporary store
Articolo 25 - Vendite straordinarie.
Articolo 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale
Articolo 27 - Sanzioni.
Articolo 28 - Norme transitorie.
Articolo 29 - Disposizioni sull'applicazione della legge.
Articolo 30 - Abrogazioni.