Legge Regionale Veneto 28/12/2012 n. 50
Articolo 23
Commercio elettronico.
TITOLO III - Disciplina dell'attività
Capo III - Forme speciali di vendita al dettaglio e vendite straordinarie
2. Nella SCIA di cui al comma 1 l'esercente è tenuto ad indicare la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 20, nonché il settore o i settori merceologici.
3. L'attività di commercio elettronico è soggetta al rispetto della disciplina europea e statale, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 70 del 2003 ed alla disciplina in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazioneArticolo 2 - Finalità e principi
Articolo 3 - Definizioni.
Articolo 4 - Indirizzi regionali.
Articolo 5 - Attività di monitoraggio.
Articolo 6 - Indirizzi generali.
Articolo 7 - Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani.
Articolo 8 - Distretti del commercio
Articolo 9 - Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta.
Articolo 10 - Commercio tradizionale.
Articolo 11 - Luoghi storici del commercio.
Articolo 12 - Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce).
Articolo 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.
Articolo 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
Articolo 15 - Interventi di agevolazione per l'accesso al credito.
Articolo 16 - Tipologia di esercizi commerciali.
Articolo 17 - Esercizi di vicinato.
Articolo 18 - Medie strutture di vendita.
Articolo 19 - Grandi strutture di vendita.
Articolo 20 - Requisiti soggettivi.
Articolo 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi.
Articolo 22 - Requisiti ambientali e viabilistici
Articolo 23 - Commercio elettronico.
Articolo 24 - Outlet e temporary store
Articolo 25 - Vendite straordinarie.
Articolo 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale
Articolo 27 - Sanzioni.
Articolo 28 - Norme transitorie.
Articolo 29 - Disposizioni sull'applicazione della legge.
Articolo 30 - Abrogazioni.