Articolo Normativa

Legge Regionale Veneto 28/12/2012 n. 50

Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto

Articolo 19

Grandi strutture di vendita.

TITOLO III - Disciplina dell'attività
Capo I - Tipologia di esercizi commerciali, disciplina dell'attività e norme procedimentali

Grandi strutture di vendita.

1.  L'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore.

2.  La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggette a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a mera comunicazione.

3.  Le domande di autorizzazione commerciale per il mutamento dal settore merceologico a grande fabbisogno di superficie, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", al settore alimentare oppure non alimentare sono valutate come domande di autorizzazione di nuova apertura ai sensi della presente legge.

4.  All'interno dei centri storici l'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata direttamente dal SUAP, secondo le modalità di cui all'articolo 18, commi 4, 5 e 6.

5.  Al di fuori dei centri storici il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'esame della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal SUAP. Alla conferenza partecipano a titolo obbligatorio il comune, la provincia e la Regione; la conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole della Regione. La conferenza verifica in concreto l'impatto generato dall'iniziativa commerciale, in conformità con le previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4.

6.  Il rilascio dell'autorizzazione commerciale è condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui presupposti sono verificati in sede di conferenza di servizi di cui al comma 5.

7.  Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione. In caso di mancata attivazione della grande struttura di vendita nel termine di cui al presente comma, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente ritiro dell'autorizzazione, dandone comunicazione alla Regione.

8.  Il termine di attivazione di cui al comma 7 è sospeso in caso di contenzioso proposto con istanza cautelare ed avente ad oggetto la grande struttura di vendita ovvero per altre ragioni oggettive non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

9.  In caso di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura in misura superiore ad un terzo della superficie autorizzata per un periodo di tre anni consecutivi, l'autorizzazione decade per la parte non attivata e il comune ne prende atto ritirando l'autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.

10.  In caso di sospensione dell'attività di una grande struttura di vendita per un periodo superiore a un anno consecutivo, l'autorizzazione decade e il comune ne prende atto ritirando l'autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.

11.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centoventi giorni; decorso tale termine in assenza di un provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni le domande devono ritenersi accolte.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Finalità e principi
Articolo 3 - Definizioni.
Articolo 4 - Indirizzi regionali.
Articolo 5 - Attività di monitoraggio.
Articolo 6 - Indirizzi generali.
Articolo 7 - Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani.
Articolo 8 - Distretti del commercio
Articolo 9 - Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta.
Articolo 10 - Commercio tradizionale.
Articolo 11 - Luoghi storici del commercio.
Articolo 12 - Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce).
Articolo 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.
Articolo 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
Articolo 15 - Interventi di agevolazione per l'accesso al credito.
Articolo 16 - Tipologia di esercizi commerciali.
Articolo 17 - Esercizi di vicinato.
Articolo 18 - Medie strutture di vendita.
Articolo 19 - Grandi strutture di vendita.
Articolo 20 - Requisiti soggettivi.
Articolo 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi.
Articolo 22 - Requisiti ambientali e viabilistici
Articolo 23 - Commercio elettronico.
Articolo 24 - Outlet e temporary store
Articolo 25 - Vendite straordinarie.
Articolo 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale
Articolo 27 - Sanzioni.
Articolo 28 - Norme transitorie.
Articolo 29 - Disposizioni sull'applicazione della legge.
Articolo 30 - Abrogazioni.