Legge Regionale Veneto 28/12/2012 n. 50
Articolo 24
Outlet e temporary store
TITOLO III - Disciplina dell'attività
Capo III - Forme speciali di vendita al dettaglio e vendite straordinarie
2. Nella SCIA o nell'istanza di autorizzazione relativa ai temporary store il soggetto interessato è tenuto ad indicare la durata dell'attività, comunque non superiore ad un anno, salvo proroga concessa dal comune sino ad un massimo di sei mesi. Decorso tale termine la SCIA o il provvedimento di autorizzazione si intendono decaduti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazioneArticolo 2 - Finalità e principi
Articolo 3 - Definizioni.
Articolo 4 - Indirizzi regionali.
Articolo 5 - Attività di monitoraggio.
Articolo 6 - Indirizzi generali.
Articolo 7 - Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani.
Articolo 8 - Distretti del commercio
Articolo 9 - Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta.
Articolo 10 - Commercio tradizionale.
Articolo 11 - Luoghi storici del commercio.
Articolo 12 - Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce).
Articolo 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.
Articolo 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
Articolo 15 - Interventi di agevolazione per l'accesso al credito.
Articolo 16 - Tipologia di esercizi commerciali.
Articolo 17 - Esercizi di vicinato.
Articolo 18 - Medie strutture di vendita.
Articolo 19 - Grandi strutture di vendita.
Articolo 20 - Requisiti soggettivi.
Articolo 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi.
Articolo 22 - Requisiti ambientali e viabilistici
Articolo 23 - Commercio elettronico.
Articolo 24 - Outlet e temporary store
Articolo 25 - Vendite straordinarie.
Articolo 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale
Articolo 27 - Sanzioni.
Articolo 28 - Norme transitorie.
Articolo 29 - Disposizioni sull'applicazione della legge.
Articolo 30 - Abrogazioni.