Articolo Normativa

Legge Regionale Veneto 28/12/2012 n. 50

Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto

Articolo 7

Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani.

TITOLO II - Sviluppo del sistema commerciale
Capo II - Politiche attive per lo sviluppo dell'attività commerciale

Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani.

1.  La Regione, riconoscendo un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio alle attività commerciali ubicate nei centri storici e urbani, promuove programmi di riqualificazione commerciale rivolti a:

a)  migliorare la capacità di attrazione e l'accessibilità degli esercizi commerciali, anche attraverso l'individuazione e la realizzazione di aree o edifici da destinare a parcheggio;
b)  privilegiare la varietà dell'offerta commerciale;
c)  fornire servizi di supporto alle attività commerciali, funzionali alla loro particolare localizzazione;
d)  realizzare forme di coordinamento tra le attività commerciali e i servizi pubblici e collettivi di supporto, mediante partenariati tra soggetti privati, comune e altri soggetti pubblici;
e)  realizzare organismi di gestione unitaria e coordinata degli esercizi commerciali;
f)  favorire l'integrazione delle attività commerciali con la funzione sociale e culturale dei centri storici e urbani e con le altre funzioni economiche ed aggregative.

2.  I programmi di cui al comma 1 sono predisposti dai comuni o dalle strutture associative di enti locali, anche su proposta di soggetti pubblici o privati, singoli o associati tra loro.

3.  Il programma è approvato dal comune o dalla struttura associativa di enti locali. I rapporti tra comune o struttura associativa di enti locali e soggetti proponenti sono regolati da apposita convenzione.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Finalità e principi
Articolo 3 - Definizioni.
Articolo 4 - Indirizzi regionali.
Articolo 5 - Attività di monitoraggio.
Articolo 6 - Indirizzi generali.
Articolo 7 - Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani.
Articolo 8 - Distretti del commercio
Articolo 9 - Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta.
Articolo 10 - Commercio tradizionale.
Articolo 11 - Luoghi storici del commercio.
Articolo 12 - Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce).
Articolo 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.
Articolo 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
Articolo 15 - Interventi di agevolazione per l'accesso al credito.
Articolo 16 - Tipologia di esercizi commerciali.
Articolo 17 - Esercizi di vicinato.
Articolo 18 - Medie strutture di vendita.
Articolo 19 - Grandi strutture di vendita.
Articolo 20 - Requisiti soggettivi.
Articolo 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi.
Articolo 22 - Requisiti ambientali e viabilistici
Articolo 23 - Commercio elettronico.
Articolo 24 - Outlet e temporary store
Articolo 25 - Vendite straordinarie.
Articolo 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale
Articolo 27 - Sanzioni.
Articolo 28 - Norme transitorie.
Articolo 29 - Disposizioni sull'applicazione della legge.
Articolo 30 - Abrogazioni.