Articolo Normativa

Legge Regionale Veneto 28/12/2012 n. 50

Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto

Articolo 28

Norme transitorie.

TITOLO V - Norme transitorie e finali

Norme transitorie.

1.  I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non sospesi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali" sono conclusi secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

2.  I procedimenti sospesi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, sono assoggettati alla disciplina di cui alla presente legge. Fanno eccezione i procedimenti aventi ad oggetto richieste di autorizzazione relative a nuova apertura per concentrazione ed ampliamento per accorpamento di cui rispettivamente all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, nonché al mutamento del settore merceologico, che sono esaminati ai sensi della medesima legge regionale.

3.  I procedimenti relativi alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42 "Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"", pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, come oggetto di interpretazione autentica ai sensi della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42.

4.  Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 20 per cento della superficie autorizzata e comunque entro il limite massimo di 2.500 metri quadrati, nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché della normativa in materia ambientale, edilizia e viabilistica di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad iniziare i lavori entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende decaduta. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP con le modalità di cui al Capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

5.  Gli esercizi commerciali autorizzati o per i quali è stata presentata SCIA alla data di entrata in vigore della presente legge sono automaticamente qualificati in base alle tipologie ed ai limiti dimensionali previsti dalla presente legge, previa ricognizione da parte del comune. Le grandi strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per una superficie non superiore a 2.500 metri quadrati mantengono la propria qualificazione.

6.  I procedimenti relativi agli interventi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 "Interventi per la valorizzazione dei locali storici" e successive modificazioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2004 e successive modificazioni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Finalità e principi
Articolo 3 - Definizioni.
Articolo 4 - Indirizzi regionali.
Articolo 5 - Attività di monitoraggio.
Articolo 6 - Indirizzi generali.
Articolo 7 - Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani.
Articolo 8 - Distretti del commercio
Articolo 9 - Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta.
Articolo 10 - Commercio tradizionale.
Articolo 11 - Luoghi storici del commercio.
Articolo 12 - Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce).
Articolo 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.
Articolo 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
Articolo 15 - Interventi di agevolazione per l'accesso al credito.
Articolo 16 - Tipologia di esercizi commerciali.
Articolo 17 - Esercizi di vicinato.
Articolo 18 - Medie strutture di vendita.
Articolo 19 - Grandi strutture di vendita.
Articolo 20 - Requisiti soggettivi.
Articolo 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi.
Articolo 22 - Requisiti ambientali e viabilistici
Articolo 23 - Commercio elettronico.
Articolo 24 - Outlet e temporary store
Articolo 25 - Vendite straordinarie.
Articolo 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale
Articolo 27 - Sanzioni.
Articolo 28 - Norme transitorie.
Articolo 29 - Disposizioni sull'applicazione della legge.
Articolo 30 - Abrogazioni.