Decreto legislativo 19/8/2016 n. 175
Articolo 11
Organi amministrativi e di controllo delle societa a controllo pubblico
Organi amministrativi e di controllo delle societa’ a controllo pubblico
1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i
componenti degli organi amministrativi e di controllo di societa' a
controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze ((, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)).
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo pubblico e'
costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico, con delibera
motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza
organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei
costi, puo' disporre che la societa' sia amministrata da un consiglio
di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia
adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo
previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del
titolo V del libro V del codice civile. La delibera e' trasmessa alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
4. Nella scelta degli amministratori delle societa' a controllo
pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di
equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare
sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in
corso d'anno. Qualora la societa' abbia un organo amministrativo
collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da
eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la societa' a controllo pubblico sia costituita in forma
di societa' a responsabilita' limitata, non e' consentito, in deroga
all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che
l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a
due o piu' soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le
societa' a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce
per la classificazione delle suddette societa'. Per le societa'
controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al
primo periodo e' adottato previa intesa in Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite
dei compensi massimi al quale gli organi di dette societa' devono
fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la
determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da
corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli
organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra'
comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a
carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti
da altre pubbliche amministrazioni o da altre societa' a controllo
pubblico. Le stesse societa' verificano il rispetto del limite
massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri
amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto
di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresi' i criteri di
determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata
ai risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso
dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili
alla responsabilita' dell'amministratore, la parte variabile non puo'
essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in
vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
8. Gli amministratori delle societa' a controllo pubblico non
possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche
controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della societa'
controllante, in virtu' del principio di onnicomprensivita' della
retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al
rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi
alla societa' di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma
non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi
degli amministratori.
9. Gli statuti delle societa' a controllo pubblico prevedono
altresi':
a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di
deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di
deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che
la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalita' di
individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o
impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita', e il divieto
di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli
organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle
norme generali in tema di societa'.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle
societa' a controllo pubblico indennita' o trattamenti di fine
mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o
dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi
di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice
civile.
11. Nelle societa' di cui amministrazioni pubbliche detengono il
controllo indiretto, non e' consentito nominare, nei consigli di
amministrazione o di gestione, amministratori della societa'
controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe
gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda
all'esigenza di rendere disponibili alla societa' controllata
particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori
della societa' controllante o di favorire l'esercizio dell'attivita'
di direzione e coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con societa' a controllo
pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di
amministrazione della societa' con cui e' instaurato il rapporto di
lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con
sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di
previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a
qualunque titolo agli amministratori.
13. Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi previsti
dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di
proposta. Per il caso di loro costituzione, non puo' comunque essere
riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione
complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato
per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque
proporzionata alla qualificazione professionale e all'entita'
dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle societa' in
house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a controllo
pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una
partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale
propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a
quelle di cui ai commi 6 e 10. (1)
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(1) Articolo modificato dall'art. 7, DLGS 16/6/2017, n. 100.
Altri Articoli del provvedimento
PremessaArticolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Tipi di societa in cui e ammessa la partecipazione pubblica
Articolo 4 - Finalita perseguibili mediante lacquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
Articolo 5 - Oneri di motivazione analitica
Articolo 6 - Principi fondamentali sullorganizzazione e sulla gestione delle societa a controllo pubblico
Articolo 7 - Costituzione di societa a partecipazione pubblica
Articolo 8 - Acquisto di partecipazioni in societa gia costituite
Articolo 9 - Gestione delle partecipazioni pubbliche
Articolo 10 - Alienazione di partecipazioni sociali
Articolo 11 - Organi amministrativi e di controllo delle societa a controllo pubblico
Articolo 12 - Responsabilita degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle societa partecipate
Articolo 13 - Controllo giudiziario sullamministrazione di societa a controllo pubblico
Articolo 14 - Crisi dimpresa di societa a partecipazione pubblica
Articolo 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa a partecipazione pubblica
Articolo 16 - Societa in house
Articolo 17 - Societa a partecipazione mista pubblico-privata
Articolo 18 - Quotazione di societa a controllo pubblico in mercati regolamentati
Articolo 19 - Gestione del personale
Articolo 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
Articolo 21 - Norme finanziarie sulle societa partecipate dalle amministrazioni locali
Articolo 22 - Trasparenza
Articolo 23 - Clausola di salvaguardia
Articolo 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie in materia di personale
Articolo 26 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 27 - Coordinamento con la legislazione vigente
Allegato - Allegato A