Articolo Normativa

Decreto legislativo 19/8/2016 n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Articolo 16

Societa’ in house

Societa’ in house

1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa' controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita' limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo' sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attivita' precedentemente affidate alla societa' controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa societa' controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. (1)
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(1) Articolo modificato dall'art. 10, DLGS 16/6/2017, n. 100.

Altri Articoli del provvedimento

Premessa
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Tipi di societa’ in cui e’ ammessa la partecipazione pubblica
Articolo 4 - Finalita’ perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
Articolo 5 - Oneri di motivazione analitica
Articolo 6 - Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle societa’ a controllo pubblico
Articolo 7 - Costituzione di societa’ a partecipazione pubblica
Articolo 8 - Acquisto di partecipazioni in societa’ gia’ costituite
Articolo 9 - Gestione delle partecipazioni pubbliche
Articolo 10 - Alienazione di partecipazioni sociali
Articolo 11 - Organi amministrativi e di controllo delle societa’ a controllo pubblico
Articolo 12 - Responsabilita’ degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle societa’ partecipate
Articolo 13 - Controllo giudiziario sull’amministrazione di societa’ a controllo pubblico
Articolo 14 - Crisi d’impresa di societa’ a partecipazione pubblica
Articolo 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa’ a partecipazione pubblica
Articolo 16 - Societa’ in house
Articolo 17 - Societa’ a partecipazione mista pubblico-privata
Articolo 18 - Quotazione di societa’ a controllo pubblico in mercati regolamentati
Articolo 19 - Gestione del personale
Articolo 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
Articolo 21 - Norme finanziarie sulle societa’ partecipate dalle amministrazioni locali
Articolo 22 - Trasparenza
Articolo 23 - Clausola di salvaguardia
Articolo 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie in materia di personale
Articolo 26 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 27 - Coordinamento con la legislazione vigente
Allegato - Allegato A