Decreto legislativo 19/8/2016 n. 175
Articolo 16
Societa in house
Societa’ in house
1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti di contratti
pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo
analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse
il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di
capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge
e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto,
ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa'
controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al
comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole
in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo
2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita' limitata possono
prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di
particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del
codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere
acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti
parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni,
in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente articolo devono
prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia
effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente
pubblico o dagli enti pubblici soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di
cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse, e'
consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell'attivita' principale della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3
costituisce grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del
codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo' sanare
l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si e'
manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti
terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci
agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici
soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le
attivita' precedentemente affidate alla societa' controllata devono
essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante
procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di
contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del
rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure
di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa
societa' controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma
5, la societa' puo' continuare la propria attivita' se e in quanto
sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della
cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole
statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti
del controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto
di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. (1)
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(1) Articolo modificato dall'art. 10, DLGS 16/6/2017, n. 100.
Altri Articoli del provvedimento
PremessaArticolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Tipi di societa in cui e ammessa la partecipazione pubblica
Articolo 4 - Finalita perseguibili mediante lacquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
Articolo 5 - Oneri di motivazione analitica
Articolo 6 - Principi fondamentali sullorganizzazione e sulla gestione delle societa a controllo pubblico
Articolo 7 - Costituzione di societa a partecipazione pubblica
Articolo 8 - Acquisto di partecipazioni in societa gia costituite
Articolo 9 - Gestione delle partecipazioni pubbliche
Articolo 10 - Alienazione di partecipazioni sociali
Articolo 11 - Organi amministrativi e di controllo delle societa a controllo pubblico
Articolo 12 - Responsabilita degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle societa partecipate
Articolo 13 - Controllo giudiziario sullamministrazione di societa a controllo pubblico
Articolo 14 - Crisi dimpresa di societa a partecipazione pubblica
Articolo 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa a partecipazione pubblica
Articolo 16 - Societa in house
Articolo 17 - Societa a partecipazione mista pubblico-privata
Articolo 18 - Quotazione di societa a controllo pubblico in mercati regolamentati
Articolo 19 - Gestione del personale
Articolo 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
Articolo 21 - Norme finanziarie sulle societa partecipate dalle amministrazioni locali
Articolo 22 - Trasparenza
Articolo 23 - Clausola di salvaguardia
Articolo 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie in materia di personale
Articolo 26 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 27 - Coordinamento con la legislazione vigente
Allegato - Allegato A