Articolo Normativa

Decreto legislativo 19/8/2016 n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Articolo 20

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle societa’ in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15. 
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita’ e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4; 
b) societa’ che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in societa’ che svolgono attivita’ analoghe o similari a quelle svolte da altre societa’ partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in societa’ che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in societa’ diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
f) necessita’ di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessita’ di aggregazione di societa’ aventi ad oggetto le attivita’ consentite all’articolo 4. 
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalita’ di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4. 
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4. 
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l’assegnazione in virtu’ di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa’ o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa’ o l’acquisto della partecipazione. 
6. Resta ferma la disposizione dell’articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (1)
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall’articolo 2495 del codice civile, le societa’ a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d’esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l’avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attivita’, corredata dell’atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall’articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da’ seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all’articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.
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(1) Comma modificato dall'art. 13, DLGS 16/6/2017, n. 100.

Altri Articoli del provvedimento

Premessa
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Tipi di societa’ in cui e’ ammessa la partecipazione pubblica
Articolo 4 - Finalita’ perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
Articolo 5 - Oneri di motivazione analitica
Articolo 6 - Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle societa’ a controllo pubblico
Articolo 7 - Costituzione di societa’ a partecipazione pubblica
Articolo 8 - Acquisto di partecipazioni in societa’ gia’ costituite
Articolo 9 - Gestione delle partecipazioni pubbliche
Articolo 10 - Alienazione di partecipazioni sociali
Articolo 11 - Organi amministrativi e di controllo delle societa’ a controllo pubblico
Articolo 12 - Responsabilita’ degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle societa’ partecipate
Articolo 13 - Controllo giudiziario sull’amministrazione di societa’ a controllo pubblico
Articolo 14 - Crisi d’impresa di societa’ a partecipazione pubblica
Articolo 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa’ a partecipazione pubblica
Articolo 16 - Societa’ in house
Articolo 17 - Societa’ a partecipazione mista pubblico-privata
Articolo 18 - Quotazione di societa’ a controllo pubblico in mercati regolamentati
Articolo 19 - Gestione del personale
Articolo 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
Articolo 21 - Norme finanziarie sulle societa’ partecipate dalle amministrazioni locali
Articolo 22 - Trasparenza
Articolo 23 - Clausola di salvaguardia
Articolo 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie in materia di personale
Articolo 26 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 27 - Coordinamento con la legislazione vigente
Allegato - Allegato A