Articolo Normativa

Decreto legislativo 19/8/2016 n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Articolo 15

Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa’ a partecipazione pubblica

Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa’ a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. (1)
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le societa’ a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse societa’ le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza. 
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le societa’ a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le societa’ a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalita’ e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all’articolo 6 del presente decreto, con le modalita’ e nei termini stabiliti dalla medesima struttura. 
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le societa’ a partecipazione pubblica.
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(1) Comma modificato dall'art. 9, DLGS 16/6/2017, n. 100.

Altri Articoli del provvedimento

Premessa
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Tipi di societa’ in cui e’ ammessa la partecipazione pubblica
Articolo 4 - Finalita’ perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
Articolo 5 - Oneri di motivazione analitica
Articolo 6 - Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle societa’ a controllo pubblico
Articolo 7 - Costituzione di societa’ a partecipazione pubblica
Articolo 8 - Acquisto di partecipazioni in societa’ gia’ costituite
Articolo 9 - Gestione delle partecipazioni pubbliche
Articolo 10 - Alienazione di partecipazioni sociali
Articolo 11 - Organi amministrativi e di controllo delle societa’ a controllo pubblico
Articolo 12 - Responsabilita’ degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle societa’ partecipate
Articolo 13 - Controllo giudiziario sull’amministrazione di societa’ a controllo pubblico
Articolo 14 - Crisi d’impresa di societa’ a partecipazione pubblica
Articolo 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa’ a partecipazione pubblica
Articolo 16 - Societa’ in house
Articolo 17 - Societa’ a partecipazione mista pubblico-privata
Articolo 18 - Quotazione di societa’ a controllo pubblico in mercati regolamentati
Articolo 19 - Gestione del personale
Articolo 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
Articolo 21 - Norme finanziarie sulle societa’ partecipate dalle amministrazioni locali
Articolo 22 - Trasparenza
Articolo 23 - Clausola di salvaguardia
Articolo 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie in materia di personale
Articolo 26 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 27 - Coordinamento con la legislazione vigente
Allegato - Allegato A