Decreto legislativo 19/8/2016 n. 175
Articolo 14
Crisi dimpresa di societa a partecipazione pubblica
Crisi d’impresa di societa’ a partecipazione pubblica
1. Le societa' a partecipazione pubblica sono soggette alle
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonche', ove
ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui
al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39.
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del
rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o piu' indicatori di
crisi aziendale, l'organo amministrativo della societa' a controllo
pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di
prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed
eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la
mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo
amministrativo, costituisce grave irregolarita' ai sensi
dell'articolo 2409 del codice civile.
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e
2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte
dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche
se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un
trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di
garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale
intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione
aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete
prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma
5.
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli
articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti
di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di
credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle societa'
partecipate, con esclusione delle societa' quotate e degli istituti
di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi,
perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in
ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle societa' di
cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio
o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico
interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purche' le
misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento,
approvato dall'Autorita' di regolazione di settore ove esistente e
comunicato alla Corte dei conti con le modalita' di cui all'articolo
5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro
tre anni. Al fine di salvaguardare la continuita' nella prestazione
di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la
sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta
della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del
presente comma.
6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di
una societa' a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le
pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove
societa', ne' acquisire o mantenere partecipazioni in societa',
qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata
fallita. (1)
-----------------
(1) Articolo modificato dall'art. 8, DLGS 16/6/2017, n. 100.
Altri Articoli del provvedimento
PremessaArticolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Tipi di societa in cui e ammessa la partecipazione pubblica
Articolo 4 - Finalita perseguibili mediante lacquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
Articolo 5 - Oneri di motivazione analitica
Articolo 6 - Principi fondamentali sullorganizzazione e sulla gestione delle societa a controllo pubblico
Articolo 7 - Costituzione di societa a partecipazione pubblica
Articolo 8 - Acquisto di partecipazioni in societa gia costituite
Articolo 9 - Gestione delle partecipazioni pubbliche
Articolo 10 - Alienazione di partecipazioni sociali
Articolo 11 - Organi amministrativi e di controllo delle societa a controllo pubblico
Articolo 12 - Responsabilita degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle societa partecipate
Articolo 13 - Controllo giudiziario sullamministrazione di societa a controllo pubblico
Articolo 14 - Crisi dimpresa di societa a partecipazione pubblica
Articolo 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa a partecipazione pubblica
Articolo 16 - Societa in house
Articolo 17 - Societa a partecipazione mista pubblico-privata
Articolo 18 - Quotazione di societa a controllo pubblico in mercati regolamentati
Articolo 19 - Gestione del personale
Articolo 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
Articolo 21 - Norme finanziarie sulle societa partecipate dalle amministrazioni locali
Articolo 22 - Trasparenza
Articolo 23 - Clausola di salvaguardia
Articolo 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie in materia di personale
Articolo 26 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 27 - Coordinamento con la legislazione vigente
Allegato - Allegato A