Legge Regionale Campania 28/3/2007 n. 4
Articolo 6
Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
TITOLO I - Gestione dei rifiuti
Capo I - Disposizioni generali
Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
1. E’ istituito l’osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti,
di seguito denominato osservatorio, presso il settore regionale di cui all’articolo
7, comma 2.
2. La giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sentita la commissione consiliare permanente, competente per
materia, definisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento
dell’osservatorio.
3. L’osservatorio:
a) approfondisce l’elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia
di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione
e la gestione di una banca dati;
b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata
e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal
piano regionale dei rifiuti;
c) provvede a monitorare l’andamento della produzione, raccolta, recupero
e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale,
compresi i costi relativi, attraverso la costituzione di un rapporto periodico
e costante con i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, i quali forniscono
costantemente le informazioni necessarie ad aggiornare la banca dati di cui
alla lettera a);
d) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
e) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di
organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati
livelli di qualità dell’erogazione e degli impianti;
f) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori
del servizio;
g) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento
per l’ammodernamento degli impianti e dei servizi;
h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità
organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l’eventuale violazione
in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero; l) adotta la
carta dei diritti e dei doveri dell’utente entro sessanta giorni successivi
al suo insediamento.
4. L’assessore regionale competente presenta annualmente alla commissione
consiliare competente la relazione sull’attività svolta dall’osservatorio.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni l’osservatorio si avvale dell’ARPAC.
6. L’osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PrincipiArticolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Informazione istituzionale al cittadino
Articolo 5 - Sezione regionale del catasto dei rifiuti
Articolo 6 - Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
Articolo 7 - Competenze della regione
Articolo 8 - Competenze delle province
Articolo 9 - Competenze dei comuni
Articolo 10 - Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi
Articolo 12 - Piano regionale delle bonifiche
Articolo 13 - Procedure per ladozione e lapprovazione del piano regionale e relative varianti
Articolo 14 - Efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 15 - Articolazione in ambiti territoriali ottimali
Articolo 16 - Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani
Articolo 17 - Costituzione dellautorità dambito
Articolo 18 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dellautorità dambito
Articolo 19 - Funzioni dellautorità dambito
Articolo 20 - Affidamento del servizio
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
Articolo 23 - Poteri sostitutivi delle province
Articolo 24 - Poteri sostitutivi della regione
Articolo 25 - Incentivazione e contributi
Articolo 26 - Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per luso della carta riciclata negli enti pubblici
Articolo 27 - Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero
Articolo 28 - Contributi ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento
Articolo 29 - Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO
Articolo 30 - Personale
Articolo 31 - Norma finanziaria
Articolo 32 - Abrogazione e norma transitoria
Articolo 32 bis - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti
Articolo 33 - Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
Articolo 34 - Dichiarazione durgenza