Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 28/3/2007 n. 4

Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

Articolo 6

Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti

TITOLO I - Gestione dei rifiuti
Capo I - Disposizioni generali

Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti

1. E’ istituito l’osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato osservatorio, presso il settore regionale di cui all’articolo 7, comma 2.
2. La giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente, competente per materia, definisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’osservatorio.
3. L’osservatorio:
a) approfondisce l’elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;
c) provvede a monitorare l’andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso la costituzione di un rapporto periodico e costante con i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, i quali forniscono costantemente le informazioni necessarie ad aggiornare la banca dati di cui alla lettera a);
d) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
e) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell’erogazione e degli impianti;
f) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
g) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l’ammodernamento degli impianti e dei servizi;
h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l’eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero; l) adotta la carta dei diritti e dei doveri dell’utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento.
4. L’assessore regionale competente presenta annualmente alla commissione consiliare competente la relazione sull’attività svolta dall’osservatorio.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni l’osservatorio si avvale dell’ARPAC.
6. L’osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Principi
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Informazione istituzionale al cittadino
Articolo 5 - Sezione regionale del catasto dei rifiuti
Articolo 6 - Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
Articolo 7 - Competenze della regione
Articolo 8 - Competenze delle province
Articolo 9 - Competenze dei comuni
Articolo 10 - Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi
Articolo 12 - Piano regionale delle bonifiche
Articolo 13 - Procedure per l’adozione e l’approvazione del piano regionale e relative varianti
Articolo 14 - Efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 15 - Articolazione in ambiti territoriali ottimali
Articolo 16 - Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani
Articolo 17 - Costituzione dell’autorità d’ambito
Articolo 18 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dell’autorità d’ambito
Articolo 19 - Funzioni dell’autorità d’ambito
Articolo 20 - Affidamento del servizio
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
Articolo 23 - Poteri sostitutivi delle province
Articolo 24 - Poteri sostitutivi della regione
Articolo 25 - Incentivazione e contributi
Articolo 26 - Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l’uso della carta riciclata negli enti pubblici
Articolo 27 - Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero
Articolo 28 - Contributi ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento
Articolo 29 - Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO
Articolo 30 - Personale
Articolo 31 - Norma finanziaria
Articolo 32 - Abrogazione e norma transitoria
Articolo 32 bis - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti
Articolo 33 - Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
Articolo 34 - Dichiarazione d’urgenza