Legge Regionale Campania 28/3/2007 n. 4
Articolo 12
Piano regionale delle bonifiche
TITOLO III - Pianificazione
Capo I - Piani regionali
Piano regionale delle bonifiche
1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate individua:
a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;
b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale
che privilegiano, prioritariamente, l’impiego di materiali provenienti
da attività di recupero dei rifiuti urbani;
c) l’ordine degli interventi assicurando priorità ai siti sede
di ex discariche e discariche nel periodo di emergenza dei rifiuti;
d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
e) la stima degli oneri finanziari.
2. La regione può concedere contributi fino al cento per cento del costo
complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche, o soggette ad
uso pubblico, individuate nel piano regionale delle bonifiche.
3. Con delibera di giunta regionale sono dettati i criteri per la concessione
dei contributi di cui al comma 2, previo parere della competente commissione
consiliare competente per materia.
4. In attesa del Piano regionale delle bonifiche e, comunque, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta ed attua:
a) un piano straordinario e prioritario per individuare, attraverso nuove tecnologie, discariche abusive, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi ed industriali;
b) un piano per l’immediata bonifica dei siti inquinati tra cui quelli del litorale Domitio-Flegreo, dell’Agro Aversano e di Acerra, dell’Agro Nolano-Mariglianese, quelli allocati nel comune di Napoli – municipalità di Pianura, e nei comuni di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Caserta, S. Maria la Fossa, Villa Literno e nella zona Regi Lagni, nonché negli altri comuni sedi di discariche o di siti di compostaggio di rifiuti. Tale intervento ha compimento nell’arco del triennio 2008-2011, utilizzando, a tal fine e in via prioritaria, ogni risorsa finanziaria nazionale, comunitaria e regionale destinata a tale finalità;
c) accordi di programma con le amministrazioni locali per il monitoraggio, la bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati identificati dai commissari straordinari del Governo per l’emergenza rifiuti. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 lettera f), LR 14/4/2008, n. 4.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PrincipiArticolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Informazione istituzionale al cittadino
Articolo 5 - Sezione regionale del catasto dei rifiuti
Articolo 6 - Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
Articolo 7 - Competenze della regione
Articolo 8 - Competenze delle province
Articolo 9 - Competenze dei comuni
Articolo 10 - Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi
Articolo 12 - Piano regionale delle bonifiche
Articolo 13 - Procedure per ladozione e lapprovazione del piano regionale e relative varianti
Articolo 14 - Efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 15 - Articolazione in ambiti territoriali ottimali
Articolo 16 - Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani
Articolo 17 - Costituzione dellautorità dambito
Articolo 18 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dellautorità dambito
Articolo 19 - Funzioni dellautorità dambito
Articolo 20 - Affidamento del servizio
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
Articolo 23 - Poteri sostitutivi delle province
Articolo 24 - Poteri sostitutivi della regione
Articolo 25 - Incentivazione e contributi
Articolo 26 - Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per luso della carta riciclata negli enti pubblici
Articolo 27 - Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero
Articolo 28 - Contributi ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento
Articolo 29 - Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO
Articolo 30 - Personale
Articolo 31 - Norma finanziaria
Articolo 32 - Abrogazione e norma transitoria
Articolo 32 bis - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti
Articolo 33 - Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
Articolo 34 - Dichiarazione durgenza