Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 28/3/2007 n. 4

Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

Articolo 8

Competenze delle province

TITOLO II - Competenze e organizzazione
Capo I - Oggetto

Competenze delle province

1. Sono di competenza delle province, nel rispetto della normativa statale vigente:
a) l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, l’adozione del piano d’ambito e del programma degli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 203;
c) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente monitoraggio;
d) il controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso l’accertamento delle violazioni della presente legge e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/06, parte quarta;
e) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente;
f) l’individuazione, entro novanta giorni dall’approvazione del piano regionale di cui all’articolo 10, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale – PTCP – di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, ove adottato, e dei criteri stabiliti dalla regione, sentiti i comuni, nonché l’individuazione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di almeno un sito per la realizzazione di impianti di discarica;
g) l’esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, per l’espletamento delle funzioni e delle attività loro conferite dalla presente legge;
h) la promozione a livello provinciale delle attività conferite ai comuni ai sensi dell’articolo 4.
2. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, le province possono avvalersi di organismi pubblici, ivi inclusa l’ARPAC, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.
3. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti curando, in particolare, che siano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui al decreto legislativo 152/06, articoli 214, 215 e 216, e che i controlli concernenti la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti. (1)
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(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1 lettera c), LR 14/4/2008, n. 4.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Principi
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Informazione istituzionale al cittadino
Articolo 5 - Sezione regionale del catasto dei rifiuti
Articolo 6 - Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
Articolo 7 - Competenze della regione
Articolo 8 - Competenze delle province
Articolo 9 - Competenze dei comuni
Articolo 10 - Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi
Articolo 12 - Piano regionale delle bonifiche
Articolo 13 - Procedure per l’adozione e l’approvazione del piano regionale e relative varianti
Articolo 14 - Efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 15 - Articolazione in ambiti territoriali ottimali
Articolo 16 - Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani
Articolo 17 - Costituzione dell’autorità d’ambito
Articolo 18 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dell’autorità d’ambito
Articolo 19 - Funzioni dell’autorità d’ambito
Articolo 20 - Affidamento del servizio
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
Articolo 23 - Poteri sostitutivi delle province
Articolo 24 - Poteri sostitutivi della regione
Articolo 25 - Incentivazione e contributi
Articolo 26 - Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l’uso della carta riciclata negli enti pubblici
Articolo 27 - Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero
Articolo 28 - Contributi ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento
Articolo 29 - Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO
Articolo 30 - Personale
Articolo 31 - Norma finanziaria
Articolo 32 - Abrogazione e norma transitoria
Articolo 32 bis - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti
Articolo 33 - Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
Articolo 34 - Dichiarazione d’urgenza