Legge Regionale Campania 28/3/2007 n. 4
Articolo 25
Incentivazione e contributi
TITOLO VII - Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti
Capo I - Oggetto
Incentivazioni e contributi
1. Le
province
, in ragione delle diverse realtà
territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da incrementare quantità
e qualità tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 3. (1)
2. La giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi destinati
agli ATO per incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture
per la raccolta differenziata nonché il conseguimento di livelli più
elevati di tutela ambientale. Al raggiungimento di tali obiettivi è riconosciuto
anche un contributo di premialità.
3. Le province trasmettono annualmente alla regione i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno precedente. (2)
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(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1 lettera o), LR 14/4/2008, n. 4.
(2) Comma sostituito
dall'art. 1, comma 1 lettera o), LR 14/4/2008, n. 4.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PrincipiArticolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Informazione istituzionale al cittadino
Articolo 5 - Sezione regionale del catasto dei rifiuti
Articolo 6 - Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
Articolo 7 - Competenze della regione
Articolo 8 - Competenze delle province
Articolo 9 - Competenze dei comuni
Articolo 10 - Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi
Articolo 12 - Piano regionale delle bonifiche
Articolo 13 - Procedure per ladozione e lapprovazione del piano regionale e relative varianti
Articolo 14 - Efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 15 - Articolazione in ambiti territoriali ottimali
Articolo 16 - Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani
Articolo 17 - Costituzione dellautorità dambito
Articolo 18 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dellautorità dambito
Articolo 19 - Funzioni dellautorità dambito
Articolo 20 - Affidamento del servizio
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
Articolo 23 - Poteri sostitutivi delle province
Articolo 24 - Poteri sostitutivi della regione
Articolo 25 - Incentivazione e contributi
Articolo 26 - Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per luso della carta riciclata negli enti pubblici
Articolo 27 - Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero
Articolo 28 - Contributi ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento
Articolo 29 - Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO
Articolo 30 - Personale
Articolo 31 - Norma finanziaria
Articolo 32 - Abrogazione e norma transitoria
Articolo 32 bis - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti
Articolo 33 - Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
Articolo 34 - Dichiarazione durgenza