Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 28/3/2007 n. 4

Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

Articolo 7

Competenze della regione

TITOLO II - Competenze e organizzazione
Capo I - Oggetto

Competenze della regione

1. Sono di competenza della regione, nel rispetto della normativa statale vigente:
a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 10, sentiti le province, i comuni, le [autorità d’ambito] (1) e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o, comunque, ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la riqualificazione e la bonifica di aree inquinate di propria competenza in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo V , articoli 239 e successivi;
d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze di cui alla normativa statale vigente;
e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE 1 febbraio 1993, n. 259 attribuisce alle autorità competenti in materia di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui al decreto legislativo n.
152/06, articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) la redazione di linee guida e i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di riqualificazione, di bonifica e di messa in sicurezza nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152/06, articoli 214, 215, e 216, nel rispetto delle relative linee guida approvate dalla commissione consiliare permanente competente per materia;
n) la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 196, comma 1, lettera n);
o) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l’adozione, in conformità della normativa statale vigente, delle disposizioni necessarie affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al trenta per cento del fabbisogno stesso. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni;
q) il coordinamento e la promozione di interventi atti a ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le correlate attività di recupero e di riutilizzo;
r) la stipulazione di appositi accordi di programma o di convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, articolo 182. In tale ultima ipotesi la stipulazione degli accordi di programma o convenzioni è preceduta da concertazione con le province e i comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla regione il potere di adottare le determinazioni finali;
s) l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle province e delle autorità d’ambito di cui all’articolo 16 in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni amministrative agli stessi conferite con la presente legge;
t) la concessione di contributi e incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione e il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;
u) la concessione di contribuiti ai comuni per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero e riutilizzo di rifiuti;
v) la definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare nonché la concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all’uso di materiale riciclato;
z) l’individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi qualificati di gestione ambientale;
aa) la concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 10;
bb) l’adozione di schemi tipo di contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara, nel rispetto della normativa statale vigente;
cc) l’elaborazione e l’approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articolo 5.
2. Al fine di adeguare la struttura organizzativa della regione ai nuovi compiti in materia di rifiuti è istituita l’Area generale di coordinamento denominata “Programmazione e gestione dei rifiuti”. Nell’ambito di detta Area generale di coordinamento sono istituiti tre settori : Programmazione, Gestione, Monitoraggio informazione e valutazione. (2)
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce l’organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento dei settori di cui al comma 2, mediante modifica o accorpamento delle strutture esistenti. (2)
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la regione si avvale anche dell’ARPAC.
5. La regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree stesse, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
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(1) Parole soppresse dall'art. 1, comma 1 lettera b), LR 14/4/2008, n. 4.
(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1 lettera b), LR 14/4/2008, n. 4.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Principi
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Informazione istituzionale al cittadino
Articolo 5 - Sezione regionale del catasto dei rifiuti
Articolo 6 - Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
Articolo 7 - Competenze della regione
Articolo 8 - Competenze delle province
Articolo 9 - Competenze dei comuni
Articolo 10 - Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi
Articolo 12 - Piano regionale delle bonifiche
Articolo 13 - Procedure per l’adozione e l’approvazione del piano regionale e relative varianti
Articolo 14 - Efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 15 - Articolazione in ambiti territoriali ottimali
Articolo 16 - Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani
Articolo 17 - Costituzione dell’autorità d’ambito
Articolo 18 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dell’autorità d’ambito
Articolo 19 - Funzioni dell’autorità d’ambito
Articolo 20 - Affidamento del servizio
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
Articolo 23 - Poteri sostitutivi delle province
Articolo 24 - Poteri sostitutivi della regione
Articolo 25 - Incentivazione e contributi
Articolo 26 - Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l’uso della carta riciclata negli enti pubblici
Articolo 27 - Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero
Articolo 28 - Contributi ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento
Articolo 29 - Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO
Articolo 30 - Personale
Articolo 31 - Norma finanziaria
Articolo 32 - Abrogazione e norma transitoria
Articolo 32 bis - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti
Articolo 33 - Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
Articolo 34 - Dichiarazione d’urgenza