Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 1
Disposizioni di carattere finanziario
CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario
Disposizioni di carattere finanziario
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad iscrivere nel proprio bilancio per l’anno 2007 lo stanziamento di euro 500.000.000, quale anticipazione di somme alla stessa assegnate a’ termini dell’articolo 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l’anno 2010. La citata somma è correlata alle iscrizioni di spesa, destinate a investimenti, elencate nella tabella E, allegata alla presente legge, ed è rideterminata, in sede di consuntivo, sulla base degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa effettuate a’ termini di legge e come tale costituisce residuo attivo. La quota non utilizzata costituisce minore entrata ed è portata ad incremento delle iscrizioni residue delle assegnazioni spettanti per l’anno 2010. Restano confermate le regole recate dalla normativa che disciplina il Patto di stabilità interno.
2. Il disposto di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 (esercizio provvisorio 2007), deve intendersi quale operazione finanziaria straordinaria finalizzata alla copertura di una quota parte, pari a euro 1.500.000.000, del disavanzo di amministrazione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), conseguente alla modifica dell’articolo 8 dello Statuto speciale introdotta dall’articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006.
3. L’Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2006, stimato in euro 1.288.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche per quota parte, nell’anno 2007, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi:
a) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2006;
b) euro 568.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);
c) euro 389.724.782,70 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (modifiche alla legge finanziaria 2004);
d) euro 164.516.217,30 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004). I mutui o prestiti obbligazionari sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 83.785.000 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2037 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. Una quota, fino a euro 50.000.000, delle entrate derivanti dall’applicazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate), come sostituiti dall’articolo 3 della presente legge, è destinata, nell’anno 2007, alla dotazione del fondo di cui all’articolo 10, comma 1, della presente legge.
5. È disposto, nell’anno 2007, il versamento in conto entrate del bilancio regionale della somma complessiva di euro 15.000.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale) (UPB E361.003):
a) euro 6.000.000 dal fondo costituito presso la Banca CIS;
b) euro 9.000.000 dal fondo costituito presso la SFIRS.
6. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio 2007; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0024) 2007 euro 17.760.000 2008 euro 22.566.000 2009 euro 32.928.000 2010 euro 65.523.000
2) Assegnazioni statali e comunitarie: (cap. SC08.0025) 2007 euro 785.000.000 2008 euro 713.000.000 2009 euro 638.000.000 2010 euro 514.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0034) 2007 euro 105.000.000 2008 euro 90.000.000 2009 euro 77.000.000 2010 euro 77.000.000
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di contabilità della Regione), sono quantificate nella misura indicata nell’allegata tabella C.
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 113 del 2006, sono determinate, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 nella misura indicata nell’allegata tabella D.
9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese da effettuarsi con
immediatezza, anche in contanti, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti centri di responsabilità tenuti ai pagamenti. Il cassiere è tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell'esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2006. (1)
10. L’articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), non si applica, per le risorse regionali, agli enti strumentali della Regione Sardegna di cui all’articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale).
11. Al fine di ottimizzare l’attività amministrativa e di accelerare la riscossione dei crediti vantati dall’ESAF in liquidazione, lo stesso ente è autorizzato a promuovere le transazioni relative ai propri crediti, con eventuale rinuncia agli interessi legali e di mora dovuti a fronte del versamento del capitale scaduto.
12. A’ termini dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005, la Giunta regionale emana le direttive cui l’ESAF in liquidazione deve attenersi per l’affidamento della riscossione dei propri crediti da tariffa e canoni, nonché per l’eventuale cessione pro soluto al gestore del Servizio idrico integrato della Sardegna a prezzo simbolico dei crediti rimasti da riscuotere.
13. La disposizione di cui all’articolo 27, comma 9, della legge regionale n. 4 del 2006, si applica alle liti pendenti alla data del 31 dicembre 2006.
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(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 22, LR 7/8/2009, n. 3.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore