Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Articolo 33

Politiche sociali

CAPO VII - Disposizioni in materia di sanità e di politiche sociali

Politiche sociali

1. La Regione, in coerenza con la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), promuove una serie di azioni nel campo delle politiche sociali volte a:
a) sostenere l’infanzia e la famiglia;
b) combattere la tendenza al calo demografico;
c) favorire gli anziani e le persone con disturbo mentale;
d) realizzare un programma straordinario di edilizia abitativa finalizzato ad ampliare l’offerta di alloggi pubblici in locazione a canone moderato, oltre che a favorire l’occupazione e la qualità urbana.
2. Le strutture socio assistenziali in possesso dell’autorizzazione provvisoria al funzionamento e che abbiano in corso programmi di adeguamento delle strutture ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, possono continuare ad operare fino all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005, e secondo le disposizioni ivi contenute. Tale proroga riguarda esclusivamente le autorizzazioni provvisorie concesse per carenza o assenza degli standard strutturali.
3. Nella legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna), così come modificata dalla legge regionale 30 maggio 1997, n. 20 e dall’articolo 9, comma 10, della legge regionale n. 1 del 2006, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 10 sono aggiunti i seguenti: “1-bis. La spesa complessiva per i sussidi economici o, in alternativa per gli interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata in euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 1-ter. La Giunta regionale, sulla base di parametri di ordine demografico, epidemiologico e della spesa storica, individua l’importo massimo disponibile relativo ad ogni ambito territoriale delle aziende sanitarie locali, per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1. 1-quater. I sussidi economici sono concessi, per i tempi e per gli obiettivi definiti dai piani di intervento terapeutico-riabilitativi personalizzati, predisposti dai centri di salute mentale e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 1997, e concordati con il comune di residenza della persona assistita. 1-quinquies. Il piano di intervento, definito in accordo con il beneficiario, persegue obiettivi di socializzazione e di integrazione sociale, ha una durata massima di dodici mesi e può essere rifinanziato, in tutto o in parte, sulla base dei risultati ottenuti. Il piano può prevedere l’erogazione di un sussidio economico o, in alternativa, il finanziamento di interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione e di interventi per il mantenimento di standard minimi di qualità della vita.”;
b) al comma 1 dell’articolo 12 le parole “del sussidio previsto” sono sostituite dalle seguenti: “dei finanziamenti previsti”.
4. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 400.000 per la prosecuzione di progetti per l’integrazione e l’inserimento lavorativo e sociale di persone con disabilità intellettive già finanziate con l’articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1997 e con l’articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 15 del 1992 (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0668).
5. È autorizzata, nell’anno 2007, la concessione di un contributo di euro 300.000 a favore dell’Unione dei comuni del Parteolla e del Basso Campidano per l’arredamento, la sistemazione esterna e l’avvio dell’attività del centro polivalente del polo “La Collina” (UPB S05.03.006 - cap. SC05.0644).
6. Per la realizzazione dei programmi regionali di cui all’articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale n. 4 del 2006, l’Amministrazione regionale può avvalersi di commissioni e gruppi tecnici ai quali sono riconosciuti esclusivamente i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sulla base dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27 del 1987, e successive modificazioni e integrazioni (UPB S05.03.007).
7. È autorizzata, per l’anno 2007, la concessione di un contributo straordinario di euro 300.000 a favore dell’IPAB Asilo Infantile “Marina e Stampace” per le attività di istituto (UPB S02.01.003 - cap. SC02.0050).
8. Per la prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2006, è disposto lo stanziamento complessivo di euro 80.000.000 nell’anno 2007. Il programma ha la finalità di incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di proprietà pubblica, ampliare l’offerta degli alloggi pubblici a canone sociale, a canone moderato in locazione e a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità degli alloggi pubblici e delle aree urbane di riferimento favorendo la qualità architettonica, il risparmio energetico e gli interventi di architettura eco-compatibile ed è destinato:
a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e di AREA;
b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone sociale e a canone moderato anche con la facoltà di riscatto secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia (UPB S05.03.010 - cap. SC05.0838).
9. Per l’anno 2007, ad integrazione dei trasferimenti di cui all’articolo 10 e per le finalità di cui all’articolo 73, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006, è disposto a favore delle province, l’ulteriore trasferimento di euro 20.000.000 (UPB S01.06.001 - cap. SC01.1058).
10. Le competenze di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali), sono attribuite all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; permane in capo all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica la gestione degli impegni, sino al loro esaurimento, assunti in conto residui e in conto competenza alla data di entrata in vigore della presente legge.I finanziamenti sono erogati ai comuni anticipatamente e in un’unica soluzione. (1)
11. Le risorse di cui all’articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 1 del 2006, sono incrementate di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, per la realizzazione, all’interno dell’Istituto penale per minorenni di Quartucciu, di attività finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale, gestite da organizzazioni ONLUS; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale (UPB S05.03.009).
12. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di un programma di intervento finalizzato a recupero, alla ristrutturazione ed al completamento di strutture destinate ad accogliere soggetti con disabilità mentale, detenuti soggetti a misure alternative o ex detenuti, di cui euro 600.000 alla Cooperativa sociale San Lorenzo di Iglesias per il recupero dell’immobile dell’azienda agricola nel Comune di Villamassargia; il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia sociale, ai termini dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S05.03.006 - cap. SC05.0648).
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(1) Comma modificato dall'art. 8, comma 39, LR 5/3/2008, n. 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell’istruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore