Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 32
Disposizioni nel settore sanitario
CAPO VII - Disposizioni in materia di sanità e di politiche sociali
Disposizioni nel settore sanitario
1. La Regione, coerentemente con il Piano regionale dei servizi sanitari (PSR) 2006-2008, promuove interventi urgenti per la sua attuazione attraverso una serie di misure finalizzate all’edilizia sanitaria e all’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per riconvertire e riqualificare i piccoli ospedali, per la progettazione delle nuove strutture ospedaliere, per la riqualificazione del sistema di emergenza-urgenza e per la realizzazione di alcune reti integrate di servizi con riguardo alle principali patologie, individuate come prioritarie dal PSR 2006-2008, per un ammontare complessivo, nell’anno 2007, di euro 37.000.000; i relativi interventi trovano specificazione nei commi 2, 3, 4 e 10.
2. Per la realizzazione ed il completamento di un programma di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009:
a) la spesa di euro 12.500.000, prioritariamente finalizzata alla riqualificazione dei piccoli ospedali e degli ospedali delle isole minori, sulla base di un programma di interventi approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale (UPB S05.01.003 - capp. SC05.0053 e SC05.0056);
b) la spesa di euro 1.500.000 per la sperimentazione degli ospedali di comunità-casa della salute di Ittiri e Thiesi (UPB S05.01.003 - capp. SC05.0053 e SC05.0056);
c) la spesa di euro 11.000.000 per un programma di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (UPB S05.01.003 - capp. SC05.0053 e SC05.0056).
3. Al fine di consentire l’avvio dei progetti per la realizzazione delle nuove strutture ospedaliere previste nel PSR per l’anno 2006-2008, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S05.01.003 - cap. SC05.0055).
4. È autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui 25.000.000 per l’anno 2007 e 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per l’avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del diabete, delle malattie oncologiche, della salute mentale, dell’emergenza cardio-vascolare, del progetto materno infantile e del percorso nascita, del potenziamento e sviluppo della riabilitazione ad alta specialità per le grandi patologie, delle malattie rare, della terapia del dolore e dell’autismo nonché di altre patologie individuate come prioritarie nel Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008. (UPB S05.01.005 - cap. SC05.0117).
5. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 15, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2005, relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, è autorizzata, nell’anno 2007 e successivi, l’ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1114).
6. Per le finalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 11 (Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-talassemia) è autorizzata una spesa valutata in annui euro 250.000 (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1115).
7. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 36, lettera b), della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è autorizzata per ciasuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 la spesa di euro 150.000 (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1111).
8. È autorizzata, nell’anno 2007 e successivi, la spesa di euro 100.000 a favore del Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori per il suo funzionamento e per l’attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1116).
9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, di tessuti e di cellule; a tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 450.000 annui (UPB S05.01.008 - cap. SC05.0158).
10. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di euro 5.000.000 per la riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (UPB S05.01.004 - cap. SC05.0084).
11. È autorizzata una spesa valutata in euro 800.000 annui per la gestione della banca delle cellule staminali cordonali (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1134).
12. È autorizzata una spesa valutata in annui euro 2.500.000 per l’erogazione alle aziende sanitarie di finanziamenti per lo sviluppo di programmi di assistenza domiciliare integrata (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0670).
13. È autorizzata una spesa valutata in annui euro 2.500.000 per la realizzazione nelle aziende sanitarie di progetti volti al contenimento dei tempi di attesa, con riferimento a prestazioni selezionate sulla base delle criticità riscontrate nelle singole realtà territoriali, previa valutazione dell’attività istituzionale. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione definisce modalità e criteri in base ai quali selezionare le prestazioni prioritarie e le attività da realizzare, attraverso la razionalizzazione dei percorsi organizzativi, l’assegnazione di obiettivi di risultato al personale nonché l’acquisizione di prestazioni in regime di libera-professione intramuraria istituzionale (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0670).
14. È autorizzata una spesa valutata in euro 400.000 annui per il funzionamento del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti, di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio sanitario della Sardegna) (UPB S05.01.004 - cap. SC05.0083).
15. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, lo stanziamento di euro 820.000 quale contributo straordinario a favore dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento delle proprie attività (UPB S05.02.001 - cap. SC05.0350).
16. È autorizzata nell’anno 2007 la spesa di euro 200.000 a favore dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna per il funzionamento dei Centri di referenza nazionale per l’echinococcosi-idatidosi, per la zootecnica biologica e per le mastopatie degli ovini e dei caprini (UPB S05.02.001 - cap. SC05.0350).
17. Per fronteggiare l’epizoozia denominata “blue tongue” di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15 (Interventi urgenti a favore dell’agricoltura), è autorizzata una spesa valutata in euro 1.000.000 annui (UPB S05.02.003 - cap. SC05.0386).
18. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio) è aggiunta seguente: “e bis) veterinari del Servizio sanitario nazionale con compiti di vigilanza e controllo negli allevamenti e di ispezione negli stabilimenti e nelle strutture di produzione e di vendita di alimenti.”.
19. In attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari 2006-20008, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuna annualità di vigenza del Piano (2007-2008), per la dotazione di adeguate risorse aggiuntive destinate agli accordi integrativi regionali della medicina generale e della pediatria di libera scelta, finalizzate al perseguimento della continuità dei processi di cura, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla realizzazione di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della spesa farmaceutica e specialistica secondo principi di appropriatezza (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0014).
20. In attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuna annualità di vigenza del Piano (2007 e 2008), per il potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0015).
21. Le aziende sanitarie, nei limiti delle accertate carenze di organico e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 565, lettere a), b), c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sono autorizzate ad attivare procedure concorsuali, prevedendo e attribuendo la valutazione massima ai titoli di carriera, in applicazione del terzo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, al personale già assunto a tempo indeterminato proveniente dagli stati di crisi occupazionale a seguito di ristrutturazione o riconversione aziendale del comparto sanitario e sociosanitario. Le medesime aziende sanitarie e le amministrazioni locali sono impegnate a coinvolgere, con esplicita indicazione nei capitolati di gara, nelle convenzioni e nei contratti, le aziende e le cooperative accreditate, erogatrici di servizi sanitari e sociosanitari assistenziali, nei processi di ricollocazione del personale di cui al presente comma.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore