Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 24
Interventi a favore del sistema industriale
CAPO V - Disposizioni a favore dei sistemi produttivi
Interventi a favore del sistema industriale
1. Al fine di favorire la diffusione delle energie rinnovabili è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di incentivi a favore di soggetti privati ed imprese per l’installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza massima di 20 kW; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di industria ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S04.01.003 - cap. SC04.0026).
2. Le somme sussistenti nel conto dei residui del capitolo SC06.1249 (UPB S06.04.019) possono essere utilizzate per le finalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 2001, n. 2 (Anticipazione delle risorse per l’attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000-2006 a sostegno dell’associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese), concernente la concessione di contributi in conto interessi a favore di PMI su operazioni finanziarie garantite da Consorzi fidi.
3. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2005, relative alla gestione liquidatoria di Marfili Spa e delle finanziarie regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate e INTEX Spa, è autorizzata, nell’anno 2007, l’ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.03.024 - cap. SC06.0693).
4. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 6.000.000 per le finalità previste dall’articolo 30, comma 2, lettera a), della legge regionale 20 aprile 27 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993); gli interventi di cui al presente comma sono estesi ai comuni della Provincia di Oristano non compresi nella delibera CIPE del 25 marzo 1992 di cui all’articolo 30 della medesima legge regionale, con esclusione di quelli costieri (UPB S06.03.018).
5. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 16 (Riavvio produttivo della miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di Silius e San Basilio), relative alla costituzione e gestione di un nuovo soggetto giuridico preposto al riavvio produttivo della miniera di Genna Tres Montis nei Comuni di San Basilio e Silius, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S06.03.022 - cap. SC06.0658).
6. Per la finalità di cui all’articolo 11, comma 14, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l’assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell’anno 2007, l’ulteriore spesa di euro 100.000, a copertura degli oneri derivanti dall’espletamento delle procedure di gara (UPB S06.03.021 - cap. SC06.0641).
7. Per le finalità di cui all’articolo 11, comma 14, del decreto legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, concernente l’assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 6.600.000, a copertura degli oneri derivanti dall’acquisizione delle aree da mettere a disposizione del nuovo concessionario (UPB S06.03.022 - cap. SC06.0059).
8. Ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, ed in applicazione dei principi fondamentali della materia, stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive), nell’esercizio della attività mineraria l’alimentazione elettrica delle macchine mobili in sottosuolo può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 5.000 volts.
9. Il Comitato regionale delle miniere di cui alla legge regionale 5 febbraio 1952, n. 3 (Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere), è soppresso.
10. Dopo il comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava) è inserito il seguente: “9-bis. L’accertamento della capacità economico-finanziaria del richiedente può essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione.”.
11. Nell’ambito dei procedimenti diretti al rilascio di un permesso o di una concessione di ricerca mineraria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), l’accertamento della capacità economico-finanziaria del richiedente può essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione.
12. Al fine di garantire il mantenimento delle specifiche peculiarità minerarie ai cantieri di miniere dimesse e ai relativi impianti inseriti quali strutture museali, nel contesto di percorsi turistico-culturali, vengono estese agli stessi le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto legislativo n. 624 del 1996, fatta salva l’applicazione delle norme in materia di pubblica sicurezza. Alla verifica delle condizioni di sicurezza delle suddette strutture minerarie e dei lavoratori addetti alla relativa gestione e manutenzione, provvede l’Assessorato regionale dell’industria.
13. Per gli interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione e gestione di attività di promozione, in particolare per la diffusione e valorizzazione del prodotto Sardegna nei mercati esteri anche in collaborazione con enti, organismi nazionali ed internazionali e organizzazioni imprenditoriali, è autorizzata nell’anno 2007 la spesa di euro 3.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria e previa acquisizione del parere della competente Commissione del Consiglio regionale, da esprimersi entro venti giorni, emana apposite direttive di attuazione (UPB S06.01.004 - cap. SC06.0047).
14. È autorizzata, nell’anno 2007, la complessiva spesa di euro 14.000.000 per l’aumento del capitale sociale della SFIRS destinato quanto ad euro 3.000.000 per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale della società GALSI e quanto ad euro 11.000.000 per interventi di reindustrializzazione da attuarsi mediante l’acquisizione di fabbricati industriali in disuso al fine del loro successivo impiego in attività produttive (UPB S06.03.020 - cap. SC06.0607).
15. Al fine di promuovere e coordinare, nell’ambito del territorio regionale, il ricorso agli strumenti di finanza e di progetto per la realizzazione di opere di interesse pubblico, è istituito il Nucleo regionale per la finanza di progetto (NFP) che si avvale della società SFIRS. La Giunta regionale con propria delibera, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di industria, emana apposite direttive di attuazione. Per il funzionamento del Nucleo è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui (UPB S01.03.003 - cap. SC01.0493).
16. Nel comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell’Ente minerario sardo), come modificato dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 6 del 2004, dopo le parole “Sigma Invest Spa” sono inserite le seguenti: “nonché di lavoratori assunti, mediante procedura di selezione pubblica, fino a un massimo del 60 per cento dei lavoratori dipendenti collocati in procedura di accompagnamento alla pensione o di esodo incentivato.”.
17. È autorizzata, nell’anno 2007, la concessione di un contributo di euro 850.000 al Consorzio industriale della Valle del Tirso per il completamento della 28 sede centro servizi dello stesso Consorzio industriale (UPB S06.03.020).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore