Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Articolo 30

Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale

CAPO VI - Disposizioni in materia di conoscenza e cultura

Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale

1. Per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione professionale previste all’articolo 74 della legge regionale n. 9 del 2006, è autorizzata, a valere sull’UPB S02.02.001 - cap. SC02.0461, la spesa valutata in euro 1.360.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Per garantire il costo lordo del personale iscritto all’albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale), in attesa della ricollocazione presso gli enti locali, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 e, per l’anno 2008, di euro 2.000.000 (UPB S02.02.001 - cap. SC02.0461).
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 41, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2005, a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.03.001 - cap. SC01.0415, è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, 2010 la spesa di euro 50.000.
4. L’Amministrazione regionale, in attuazione dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2005, è autorizzata alla riapertura dei termini per incentivare la cancellazione del personale dall’albo di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
5. Al personale iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che chieda, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la cancellazione dall’albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro, sono corrisposte, a titolo di incentivazione, le indennità previste dall’articolo 19, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4 del 2006.
6. Il personale iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989 che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore della presente legge, abbia risolto non volontariamente il rapporto di lavoro e non abbia comunque raggiunto i requisiti minimi per la pensione di anzianità può, in deroga a quanto previsto dal comma 5, presentare istanza di fruizione delle indennità previste dall’articolo 19, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 4 del 2006.
7. Per le finalità di cui all’articolo 19, comma 8, della legge regionale n. 4 del 2006, e relativamente al personale dell’albo di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, assunto con le modalità in esso indicate, l’Amministrazione regionale si fa carico, per un massimo di tre anni, dell’onere relativo al:
a) 100 per cento del trattamento stipendiale, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle amministrazioni provinciali istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio);
b) 75 per cento del trattamento stipendiale, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle restanti amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni comunali e da altri enti pubblici;
c) 75 per cento del trattamento stipendiale, per le assunzioni effettuate dalle amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni comunali e da altri enti pubblici, a tempo determinato e per convenzioni stipulate con gli enti di formazione professionale o con i singoli lavoratori per progetti di utilità degli enti locali.
c bis) il 100 per cento del trattamento stipendiale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente alle categorie protette effettuato dalle amministrazioni provinciali, comunali ed altri enti pubblici. (1)
8. Il contributo di cui al comma 7, lettere a) e b), è subordinato alla cancellazione dall’albo e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli enti di formazione.
9. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 sono valutati in euro 8.600.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 (UPB S02.02.001 - cap. SC02.0471); per l’anno 2007 lo stanziamento può essere altresì utilizzato per far fronte agli oneri residui derivanti dall’applicazione dell’ articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2006.
10. A valere sulle risorse regionali destinate alla formazione professionale, una quota non inferiore ad euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2010 è destinata all’attuazione di un programma relativo alla qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale delle persone con disabilità formalmente riconosciuta, da affidarsi nel rispetto delle procedure di legge ad enti o istituti con personalità giuridica con specifica finalità istituzionale, che abbiano comprovata esperienza in materia di formazione professionale dei disabili fisici e sensoriali non inferiore a dieci anni.
11. Sono conferiti alle province le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi:
a) all’attuazione del programma annuale di interventi previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili);
b) alla tenuta dell’albo di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo le modalità stabilite con la procedura di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2002, con articolazione su base provinciale; le funzioni del comitato regionale del fondo, già disciplinato dall’articolo 1, commi da 8 a 15, della legge regionale n. 20 del 2002, sono attribuite alle commissioni provinciali di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2005; gli indirizzi e le modalità di attuazione, unitamente all’ammontare delle risorse da destinare, nel 2007, alle province e di quelle da riservare ai programmi dell’Amministrazione regionale, sono stabiliti con le procedure previste dall’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2006 (UPB S05.03.004 - cap. SC05.0590).
12. Per il finanziamento degli interventi regionali in favore di lavoratori socialmente utili finalizzati alla stabilizzazione degli stessi è autorizzata la spesa di euro 9.274.000 per l’anno 2007 e di euro 7.774.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S02.03.002 - capp. SC02.0749, SC02.0772, UPB S02.03.001 - capp. SC02.0719, SC02.0728 - UPB S02.03.006 - capp. SC02.0882, SC02.0883).
13. È autorizzato, nell’anno 2008, lo stanziamento di euro 2.000.000 destinato a finanziare e coordinare un programma finalizzato alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego dei lavoratori di cui all’accordo governativo sottoscritto in data 15 maggio 2006 tra il Ministero del lavoro, la Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, le parti sociali, l’INPS e Italia lavoro (UPB S02.03.001 - cap. SC02.0729).
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(1) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 5, LR 5/3/2008, n. 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell’istruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore