Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 4
Disciplina regionale IRAP
CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario
Disciplina regionale IRAP
1. Il presente articolo disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l’esercizio delle competenze regionali relative all’imposta regionale sulle attività produttive, nonché le connesse procedure applicative.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicità, efficienza ed efficacia nell’attività di
gestione dell’imposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione regionale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell’imposta con quelle delle altre regioni, dello Stato e degli enti locali;
e) azione di contrasto all’evasione e deterrenza.
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell’imposta regionale sulle attività produttive, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote di imposta. Per effetto dell’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, la gestione globale dell’imposta è attribuita alla competenza dell’ARASE.
4. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 3, la Regione è titolare dell’archivio dei dati e delle informazioni relativi all’imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all’amministrazione finanziaria centrale e alle altre regioni secondo procedure e modalità definite anche da specifici protocolli d’intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali).
5. La gestione delle attività di cui al comma 3 è affidata all’ARASE, che può avvalersi dell’Agenzia delle entrate, mediante stipula di apposita convenzione.
6. L’ARASE è autorizzata alla stipula della convenzione di cui al comma 5, secondo i criteri e le limitazioni stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale proposta dall’Assessore regionale competente in materia di entrate.
7. L’imposta dovuta è riscossa mediante versamento da parte del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
8. L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano i 12 euro; per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizioni nei ruoli né a rimborso. Se l’importo dovuto o rimborsabile supera i 12 euro, lo stesso è dovuto o rimborsabile per l’intero.
9. La riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni, che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
10. In coerenza con gli indirizzi forniti entro il 1° ottobre di ogni anno dalla Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno l’ARASE dispone i criteri relativi al piano dei controlli dell’anno successivo.
11. L’accertamento dell’imposta è eseguito in applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, possono essere eseguite anche dal personale dell’ARASE, previa autorizzazione del direttore della medesima, esercitando le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modifiche e integrazioni.
12. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e i comandi della Guardia di finanza cooperano con l’ARASE nell’acquisizione e nel reperimento degli elementi utili per l’accertamento dell’IRAP e per la repressione anche delle violazioni della relativa disciplina, trasmettendo i dati emergenti dai relativi verbali e rapporti, ove possibile, per via telematica all’Anagrafe tributaria regionale, di cui ai commi da 13 a 20.
13. L’ARASE è autorizzata ad istituire un idoneo sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e relativi provvedimenti di attuazione.
14. L’Anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina su scala regionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione regionale e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.
15. In particolare l’Anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione soggetti e dai sistemi tributi regionali, così definiti:
a) il sistema identificazione soggetti riguarda le persone fisiche, le società, gli enti ed altri; l’archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base dei dati dei comuni e delle agenzie fiscali facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, garantendo l’unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso;
l’archivio delle società, degli enti e di altri soggetti utilizza dati del Ministero dell’economia e delle finanze e del registro delle imprese;
b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali.
16. I dati e le notizie raccolti sono detenuti dall’ARASE, nel rispetto dei principi generali fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
17. I dati e le notizie raccolti dall’Anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d’ufficio e gestiti dall’ARASE che ha facoltà di rendere pubbliche statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.
18. L’Anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modifiche e integrazioni.
19. Responsabile degli accessi all’Anagrafe tributaria regionale è il direttore dell’ARASE, che delimita i livelli di accesso e di sicurezza.
20. Fino all’effettivo espletamento delle attività di cui al comma 3 da parte dell’ARASE, le stesse permangono in capo all’amministrazione finanziaria centrale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore