Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Articolo 12

Norme varie per gli enti locali

Capo I - Strategia istituzionale e finanziaria

Disposizioni di carattere finanziario

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 30, comma 7 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna), ad iscrivere nel proprio bilancio per l’anno 2008 lo stanziamento di euro 500.000.000 a fronte delle maggiori entrate alla stessa spettanti per effetto del disposto di cui all’articolo 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l’anno 2011. Il citato stanziamento è correlato alle spese di investimento nel settore pubblico elencate nell’allegata tabella E.
2. L’Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2007 stimato in euro 805.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche per quota parte, nell’anno 2008, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi:
a) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);
b) euro 568.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);
c) euro 71.241.000 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (modifiche alla legge finanziaria 2004);
i mutui o prestiti obbligazionari sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 52.366.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2038 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
3. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0024) 2008
euro 10.000.000 2009
euro 20.000.000 2010
euro 35.150.000 2011
euro 35.150.000
2) Assegnazioni statali e comunitarie (cap. SC08.0025):
2008 euro 713.000.000
2009 euro 638.000.000
2010 euro 514.000.000
2011 euro 514.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2008 euro 112.000.000
2009 euro 100.500.000
2010 euro 100.500.000
2011 euro 100.500.000
4. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilità ed interessi sui fondi di rotazione relativi alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi, sono semestralmente riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB E361.003) e sono assegnate al competente capitolo (UPB S06.03.018), con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogate le disposizioni legislative che prevedono l’istituzione di fondi relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti a favore delle imprese e conseguentemente sono soppressi i fondi detenuti presso gli istituti di credito convenzionati relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti concessi alla data del 31 dicembre 2007; le relative giacenze sono riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB E361.003). All’assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all’Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento da apposito fondo, la cui dotazione è valutata, per l’anno 2008 e per gli anni di vigenza delle garanzie prestate, in euro 5.000.000, secondo le modalità previste dall’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse stanziate nel predetto fondo, qualora non utilizzate, permangono nel conto dei residui sino all’esaurimento delle obbligazioni in essere (UPB S08.01.001).
6. Ad eventuali oneri derivanti dalla gestione e soppressione di fondi di rotazione ed assimilati, anche a seguito dell’applicazione del comma 10 dell’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), si provvede mediante l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, con le procedure e modalità ivi previste.
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono quantificate per gli anni 2008-2011 nella misura indicata nell’allegata tabella C.
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2008-2011, nella misura indicata nell’allegata tabella D.
9. L’articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:“1. La Regione promuove e sviluppa un processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull’utilizzo di strumenti telematici, attraverso l’istituzione di un centro di acquisto territoriale.”;
b) i commi 2 e 7 sono soppressi;
c) nel comma 3 la parola “progetto” è sostituita dalla parola “centro”;
d) nel comma 4 le parole “Nell’ambito della sperimentazione sono stipulate” sono sostituite dalle parole “Il centro di acquisto territoriale stipula”;
e) nel comma 5 le parole “ad utilizzare le convenzioni poste in essere nello sviluppo del progetto.” sono sostituite dalle parole “ad operare nell’ambito delle convenzioni quadro di cui al comma 4.”;
f) nel comma 6 le parole “Nella fase sperimentale la realizzazione del progetto è affidata al” sono sostituite dalle parole “Fino all’istituzione del centro di acquisto territoriale le attività sono svolte dal”.
10. A decorrere dall’anno 2008 il fondo di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, determinato in euro 545.000.000, è ripartito nel seguente modo:
a) fondo a favore dei comuni, con una dotazione finanziaria valutata in annui euro 477.750.000 (UPB S01.06.001);
b) fondo a favore delle province, con una dotazione finanziaria valutata in annui euro 67.250.000.
Al riparto dei suddetti fondi si provvede con le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007.
11. Al comma 11 dell’articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2007, è aggiunta infine la seguente frase: “e quelle delle successive disposizioni statali in merito.”.
12. Fino al completamento delle procedure necessarie per il trasferimento dei servizi e delle funzioni alle costituende unioni di comuni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, le risorse destinate al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), sono assegnate ai consorzi di comuni costituiti per la gestione associata di servizi e l’esercizio associato di funzioni in cui il territorio coincida, anche parzialmente, con quello delle unioni di nuova istituzione.
13. Le somme di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2008, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2008 e disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007), qualora non utilizzabili per le finalità di cui al comma medesimo, possono essere rassegnate al relativo fondo per essere utilizzate anche per il finanziamento dei pacchetti integrati di agevolazione (UPB S08.01.003).
14. Le somme di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2006, all’articolo 15, commi 1, 9 e 21, all’articolo 24, comma 13, all’articolo 32, comma 19, e all’articolo 35, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, non impegnate alla data del 31 dicembre 2007, sono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo per le finalità per le quali furono stanziate.
15. Nella legge regionale n. 11 del 2006, l’articolo 22 è così sostituito:“Art. 22 (Fondi di rotazione)
1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco dei fondi di rotazione o assimilati nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, le erogazioni ed i principali flussi finanziari.”.
16. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo la Regione promuove l’attivazione presso i comuni anche in forma associata dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
17. A tal fine sono da intendersi:
a) per SUAP: lo Sportello unico per le attività produttive;
b) per comuni: i comuni in forma singola o associata che istituiscono il SUAP;
c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
18. L’Ufficio regionale SUAP è l’interlocutore regionale nel procedimento unico. In particolare, l’ufficio:
a) riceve dal SUAP ogni comunicazione destinata alla Regione e provvede ad inoltrare agli uffici regionali competenti gli atti e i documenti del procedimento unico;
b) invia ogni comunicazione della Regione destinata al SUAP;
c) fornisce assistenza al SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa regionale in materia.
19. In caso di mancata attivazione del SUAP i comuni designano l’ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle presenti disposizioni.
20. Le richieste e le dichiarazioni di cui sopra e le dichiarazioni di inizio attività previste dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono presentate al SUAP del comune nel cui territorio è situato l’impianto produttivo. Le altre amministrazioni, compresa quella regionale, dichiarano l’irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni loro presentate se di competenza del SUAP. Quando è necessario provvedere all’integrazione della documentazione presentata e a qualsiasi comunicazione all’impresa, le amministrazioni formulano idonea richiesta al SUAP, che provvede entro sette giorni a contattare l’interessato. Sono fatti salvi gli effetti delle leggi speciali che dispongono diversamente.
21. Il procedimento unico inizia con la presentazione al SUAP competente per territorio di una dichiarazione autocertificativa da parte dell’impresa che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell’intervento, corredata degli elaborati progettuali, da presentarsi, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico, e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile. La dichiarazione di conformità concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari e quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. In relazione ai procedimenti di competenza della Regione, la Giunta regionale individua i contenuti specifici della dichiarazione autocertificativa e approva il modulo unico per la presentazione della dichiarazione. La presentazione della dichiarazione determina, in base ai presupposti disciplinati dai commi successivi, rispettivamente:
a) l’immediato avvio dell’intervento;
b) l’indizione di una conferenza di servizi prima dell’avvio dell’intervento.
22. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP rilascia una ricevuta che, unitamente alla documentazione prevista nel comma 20, costituisce, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, sia titolo autorizzatorio per l’immediato avvio dell’intervento dichiarato che titolo edilizio. La dichiarazione autocertificativa, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità:
a) dal progettista dell’impianto o dell’intervento dichiarato, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali;
b) da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali.
Entro il termine di sette giorni dalla presentazione della dichiarazione, il SUAP può richiedere l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell’impianto, il SUAP, d’ufficio, ovvero su richiesta dell’interessato, convoca, entro i quindici giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990, sulle caratteristiche dell’impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La richiesta di integrazioni e la convocazione della riunione non comportano l’interruzione dell’attività avviata.
23. Il SUAP trasmette per via telematica, entro due giorni lavorativi, la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati. Ciascuna amministrazione conserva la documentazione relativa alle pratiche avviate presso il SUAP per la parte di propria competenza. Gli uffici regionali e gli enti terzi coinvolti nel procedimento assicurano, per gli adempimenti di loro competenza, il pieno rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente dando priorità, se necessario, alle pratiche istruite all’interno dell’ufficio SUAP.
24. L’immediato avvio dell’intervento è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione per i profili attinenti:
a) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
b) agli impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI);
c) alla verifica ambientale, alla valutazione d’impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica;
d) alla tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un’autorizzazione espressa;
e) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali;
f) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;
g) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
h) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;
i) agli impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
l) agli impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
m) agli impianti che sono soggetti alla disciplina della qualità dell’aria e che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima classe;
n) agli impianti soggetti ad autorizzazione per l’esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della legge regionale 20 giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici).
25. Nelle ipotesi previste dal comma 24 il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell’imprenditore. I termini sopra individuati decorrono dalla comunicazione dell’eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990.
26. I procedimenti amministrativi relativi all’esercizio e alla sicurezza degli impianti e all’agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica la disciplina del presente comma, predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto nel presente comma.
27. Il procedimento unico si conclude con la comunicazione al SUAP, da parte dell’interessato, dell’ultimazione dei lavori. La comunicazione è effettuata con apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità. Quando la normativa vigente subordina la messa in opera dell’impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un professionista o da un ente tecnico abilitato e trasmesso immediatamente al SUAP a cura dell’impresa. Il certificato positivo di collaudo consente l’immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.
28. Anche dopo il rilascio del certificato di collaudo, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell’impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate al SUAP e all’interessato. I provvedimenti indicano, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie per l’adeguamento dell’impianto, nonché i tempi e le modalità. A seguito della verifica di conformità le amministrazioni competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all’ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica l’amministrazione competente, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell’impresa qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.
29. La mancata effettuazione dei controlli entro un termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 27 determina, fatti salvi i casi di dolo imputabili all’impresa, nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità tali da impedire la prosecuzione dell’attività di impresa, il diritto dell’imprenditore interessato ad un indennizzo forfetario a carico dell’amministrazione responsabile del ritardo. L’indennizzo è corrisposto in misura fissa da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli uffici periferici dell’amministrazione statale e le altre amministrazioni coinvolte, in proporzione al ritardo accumulato e all’investimento effettuato dall’imprenditore. A tale spesa l’amministrazione interessata fa fronte nell’ambito delle disponibilità già iscritte in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del dirigente e dei funzionari responsabili a norma della legislazione vigente.
30. Sono esclusi dagli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi i progetti di impianti produttivi che, sebbene conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrastano con lo strumento urbanistico, anche qualora lo stesso strumento non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o aree insufficienti o non utilizzabili.
31. Sono abrogati:
a) l’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio);
b) l’articolo 18, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).
32. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2006 è sostituita dalla seguente:
“a) alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche produttive di beni e servizi;”.
33. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2008-2011, la spesa di euro 30.000 per iniziative di studio, ricerca e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie e per attività di partecipazione ad organismi comunitari (UPB S01.04.001).
34. Per la partecipazione della Regione alla Commissione paritetica Stato-Regione, di cui all’articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, a ciascun componente della Commissione di designazione regionale, non dipendente dell’Amministrazione regionale, è corrisposto un rimborso spese pari a euro 300 per ciascuna seduta della Commissione (UPB S01.03.003).
35. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione);
b) l’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991);
c) l’articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992).
36. Al fine di promuovere la Sardegna come terra di pace e di amicizia tra i popoli, in occasione del G8 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000, nell’anno 2008, per l’organizzazione di convegni internazionali, seminari e manifestazioni sui temi di interesse mondiale e sui diritti umani delle comunità e dei popoli (UPB S01.03.002).
37. Al fine di garantire l’autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL) è autorizzata l’apertura di un conto corrente bancario, intestato alla Regione, sul quale opera il presidente dello stesso CREL. Il presidente è tenuto a rendere semestralmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto alla fine dell’esercizio devono essere riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell’esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2006.
38. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro), è aggiunta la seguente:“i bis) dal consigliere o dalla consigliera regionale di parità.”.
39. La misura del compenso forfetario di cui al comma 15 bis dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, introdotto dall’articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 7 del 2005, è rideterminata in euro 25.000 annui.
40. Nell’ambito del perfezionamento del progetto SIBAR è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 500.000 ai fini del raggiungimento di un adeguato grado qualitativo di copertura funzionale ed efficienza operativa degli Assessorati, nonché di una migliore rispondenza alle esigenze operative manifestatesi in corso di utilizzo (UPB S02.04.014).
41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all’acquisizione del patrimonio regionale e alla conseguente trascrizione e voltura catastale, a proprio favore, di tutti quei beni immobili situati nel territorio regionale che, in quanto facenti capo ad enti ed istituzioni statali ormai disciolti, risultano, ad oggi, ancora intestati agli stessi nonostante in fatto ed in diritto siano stati trasferiti alla Regione Sardegna in forza di norme statali.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell’istruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore