Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Articolo 5

Imposta di soggiorno

CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario

Imposta di soggiorno

[ 1. È istituita l’imposta regionale di soggiorno, da destinare ad interventi nel settore del turismo sostenibile con particolare riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti e alla fruizione della risorsa ambientale.
2. È data facoltà ai comuni di applicare l’imposta nell’ambito del proprio territorio a decorrere dall’anno 2008.
3. Presupposto dell’imposta è il soggiorno nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre:
a) nelle aziende ricettive di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
b) nelle strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);
c) nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo);
d) nelle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, così come definite dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, concesse in comodato o in locazione;
e) nelle unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali; per il soggiorno nelle unità immobiliari di cui alla presente lettera l’imposta non si applica nei confronti del proprietario, del coniuge, degli affini e dei parenti in linea retta, dei collaterali fino al terzo grado, e nei confronti degli ospiti che soggiornano unitamente ad almeno uno dei componenti la famiglia del proprietario.
4. Sono comprese tra le aziende ricettive di cui alla lettera a) del comma 3:
a) alberghi (da 1 a 5 stelle);
b) alberghi residenziali (da 2 a 4 stelle);
c) villaggi turistici (da 2 a 4 stelle);
d) campeggi (da 1 a 4 stelle);
e) aree attrezzate per camper e roulotte.
5. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera b) del comma 3:
a) case per ferie (III categoria);
b) esercizi di affittacamere (dalla I alla III categoria);
c) case ed appartamenti per vacanze (dalla I alla III categoria);
d) alloggi turistico-rurali;
e) residence (dalla I alla III categoria);
f) bed and breakfast.
6. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera c) del comma 3 le aziende agrituristiche.
7. All’imposta sono soggetti coloro che non risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nei comuni della Sardegna.
8. L’imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture nella misura di un euro, ad eccezione dei soggiorni negli alberghi a quattro stelle e superiori, per i quali l’imposta è stabilita nella misura di due euro al giorno per persona.
9. Sono esenti dal pagamento dell’imposta i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro e gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole od enti di formazione e i minori di diciotto anni. Sono inoltre esenti i lavoratori autonomi che soggiornano per ragioni di lavoro documentabili.
10. Il titolare o gestore delle strutture di cui al comma 3, lettere a), b), e c) e il proprietario degli immobili di cui al comma 3, lettere d) ed e), operano in veste di sostituti d’imposta e pertanto devono:
a) comunicare al comune, entro quarantotto ore dall’inizio del soggiorno, i dati identificativi dei soggetti dell’imposta ed il relativo periodo di permanenza secondo modalità regolamentate dal comune;
b) provvedere al versamento al comune entro i quindici giorni successivi dalla fine del soggiorno.
11. Il Comune provvede al recupero delle imposte dovute e non versate, ai sensi del comma 10, lettera b), mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell’imposta.
12. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell’articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.
13. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
14. L’omissione della comunicazione di cui al comma 10, lettera a), o la compilazione della stessa in modo incompleto, tale da non consentire l’identificazione dei soggetti alloggiati o del periodo di alloggio, è punita con la pena pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
15. L’omissione del versamento dell’imposta riscossa ai sensi del comma 10, lettera b), è punita con la pena pecuniaria pari al 30 per cento dell’imposta evasa.
16. L’omissione della riscossione da parte del sostituto d’imposta di cui al comma 10, è punita con pena pecuniaria dal 100 per cento al 200 per cento dell’imposta non riscossa.
17. Le sanzioni sono irrogate dal comune ai sensi dei commi 14, 15 e 16, in conformità ai criteri di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
18. L’imposta riscossa nell’ambito territoriale di competenza è attribuita per il 50 per cento al comune e per il restante 50 per cento alla Regione autonoma della Sardegna, ai fini dell’istituzione di un fondo di riequilibrio e solidarietà, destinato agli investimenti nel settore turistico delle aree interne.
19. I comuni riversano in Tesoreria regionale il 50 per cento dell’imposta, secondo le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale. Le quote di spettanza comunale, se non utilizzate entro due anni dalla riscossione per le finalità di cui al comma 1, sono riversate al Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2006.
20. Le sanzioni irrogate vengono trattenute interamente dai comuni competenti, a titolo di risarcimento dell’attività accertativa.
21. I comuni sono tenuti a comunicare, secondo la normativa prevista per le rilevazioni ISTAT, all’Amministrazione regionale, i dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 10.
22. Agli obblighi di cui al comma 10, sono tenuti, in luogo del proprietario o del possessore delle unità immobiliari di cui al comma 3, lettere d) ed e), le agenzie immobiliari o i soggetti comunque incaricati della locazione. I soggetti che, in riferimento agli immobili di cui al comma 3, lettere d) ed e), eseguono attività di intermediazione immobiliare, comunicano al comune i dati relativi ai soggetti per i quali hanno prestato opera di intermediazione entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell’affare.
L’omissione degli obblighi di cui al presente comma è sanzionata ai sensi del comma 14.
23. Le comunicazioni di cui ai commi 21 e 22 sono effettuate su modulistica conforme a quella stabilita dall’ARASE.
24. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.] (1)
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(1) Articolo abrogato dall'art. 2, LR 14/5/2009, n. 2.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell’istruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore