Decreto Legge 29/11/2008 n. 185
Articolo 14
Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dellindustria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/1/2009, N. 2
--------------------------------------------------------------------------------
TITOLO II - Sostegno all’economia
Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell’industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund) (2)
1. [] (3)
2. Il primo periodo del comma l dell’articolo 12, del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione
per quanto previsto dal comma 18 -bis del presente articolo e salvo che il Comitato,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità
operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in
applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l’Agenzia
del demanio provvede alla custodia, all’amministrazione ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
3. All’articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo
il comma 18 è aggiunto il seguente comma: «18 -bis . Nel caso in
cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia
si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70
e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o l’
articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato
di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore
a tre. L’amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento
e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione
degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d’Italia, sentito il Comitato
di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la
possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei
medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti
disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza
dell’Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11
a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a) . Quanto precede si applica anche
agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo
la rispettiva disciplina di settore.». (1)
4. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all’Agenzia
del demanio ai sensi dell’articolo 12» sono sostituite dalle seguenti
parole: «fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12».
5. All’articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo
il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3 -bis . Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione
dell’articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione
dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di
ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’articolo
2112 del codice civile. ». (1)
6. Al fine di salvaguardare l’interesse e la parità di trattamento
dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi
può prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno
o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR può
sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale
alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le
quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata
il primo giorno successivo all’effettuazione dei rimborsi parziali.
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del
fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare
l’interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione
parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo
di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo
uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può
emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che
le attività dello stesso sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l’inserzione delle clausole
di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell’approvazione
da parte della Banca d’Italia e sono applicabili anche alle domande di
rimborso già presentate ma non ancora regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo
previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.
9. La Banca d’Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative
dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione
di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al
comma 6, lettera b) , alle procedure per l’approvazione delle modifiche
dei regolamenti di gestione dei fondi e all’ipotesi in cui a seguito dell’applicazione
delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al
minimo previsto per l’investimento in quote di fondi speculativi.
---------------
(1) Comma modificato dalla legge di conversione 28/1/2009, n. 2.
(2) Rubrica modificata dalla legge di conversione 28/1/2009, n. 2.
(3) Comma abrogato dall'art. 5, DLGS 27/1/2010, n. 21.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienzaArticolo 2 - Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie allaccollo da parte dello Stato delleventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread e costituito dal saggio BCE
Articolo 2 bis - Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
Articolo 2 ter - Utilizzo del risparmio degli enti locali
Articolo 3 - Blocco e riduzione delle tariffe
Articolo 4 - Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale
Articolo 5 - Detassazione contratti di produttività
Articolo 6 - Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi
Articolo 6 bis - Disposizioni in materia di disavanzi sanitari
Articolo 7 - Pagamento dellIVA al momento delleffettiva riscossione del corrispettivo
Articolo 8 - Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
Articolo 9 - Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
Articolo 10 - Riduzione dellacconto IRES ed IRAP
Articolo 11 - Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato
Articolo 12 - Finanziamento delleconomia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.
Articolo 13 - Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
Articolo 14 - Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dellindustria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)
Articolo 15 - Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
Articolo 16 - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
Articolo 16 bis - Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
Articolo 17 - Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero
Articolo 18 - Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
Articolo 18 bis - Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici
Articolo 19 - Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
Articolo 19 bis - Istituzione del Fondo di sostegno per loccupazione e limprenditoria giovanile
Articolo 19 ter - Indennizzi per le aziende commerciali in crisi
Articolo 20 - Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.
Articolo 21 - Finanziamento legge obiettivo
Articolo 22 - Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
Articolo 23 - Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa civile nello spirito della sussidiarieta.
Articolo 24 - Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi
Articolo 25 - Ferrovie e trasporto pubblico locale
Articolo 26 - Privatizzazione della societa Tirrenia
Articolo 27 - Accertamenti
Articolo 28 - Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
Articolo 29 - Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e leffettiva copertura delle agevolazioni fiscali
Articolo 30 - Controlli sui circoli privati
Articolo 30 bis - Disposizioni fiscali in materia di giochi
Articolo 31 - IVA servizi televisivi
Articolo 31 bis - Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari
Articolo 32 - Riscossione
Articolo 32 bis - Semplificazione delle modalita di riscossione coattiva
Articolo 32 ter - Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi
Articolo 33 - Indennita per la cosiddetta vacanza contrattuale
Articolo 34 - LSU Scuola
Articolo 35 - Copertura finanziaria
Articolo 36 - Entrata in vigore