Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6
Articolo 5
Funzioni delle Province
TITOLO II - Tutela della fauna
CAPO I - Organizzazione della tutela
Funzioni delle Province.
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
a-bis) esercitano le funzioni in materia di controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi ai sensi dell’articolo 11, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge regionale n. 14/2007(1);
b) disciplinano l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;
d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
e) gestiscono l'attività cinotecnica e cinofila;
f) organizzano i corsi per dirigenti venatori;
g) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;
h) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
i) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
j) organizzano i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 14/2007;
k) organizzano i corsi annuali per la formazione permanente dei cacciatori;
l) organizzano gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;
m) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplinano il funzionamento e la durata;
n) provvedono all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 1 (2);
o) [provvedono all'indennizzo dei danni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b)](3);
p) irrogano le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.
2. Le Province esercitano, altresì, le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:
a) rilascio dei provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
b) rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;
c) rilascio, distribuzione, sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia;
d) raccolta dei dati relativi alla gestione faunistica e venatoria attuata sul territorio di competenza;
e) vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 35.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) e l), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 2, in accordo con l'Associazione di cui all'articolo 19 e le funzioni di cui al comma 1, lettera k), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 8, in collaborazione con la medesima.
4. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui al comma 2, lettera c), le Province possono avviare collaborazioni con l'Associazione di cui all'articolo 19.
5. Le Province trasmettono all'Amministrazione regionale i dati raccolti nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, anche su supporto informatico.
6. Le Province esercitano le funzioni in materia di caccia ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche.
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(1) Lettera aggiunta dall’art. 145, comma 2, L.R. 21 ottobre 2010, n. 17
(2)Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 16 luglio 2010, n. 12
(3) Lettera abrogata dall’art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 16 luglio 2010, n. 12
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per lesercizio dellattività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per lesercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie