Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6
Articolo 42
Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
TITOLO VII - Disposizioni finali
Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono inseriti i seguenti: “Art. 7-bis Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita. 1. L’esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Provincia competente per territorio. 2. Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria). 3. Fino alla conclusione dell’annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1. 4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all’entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008. Art. 7-ter Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita. 1. A decorrere dall’annata venatoria 2010/2011, l’esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita cani di età inferiore a 2 anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l’impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile. 2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativi rilasciato dalla Provincia ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 30/1999, e successive modifiche. 3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d’esame istituita dalla Provincia, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione. 4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalle Province, sentito il Comitato di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 6/2008. 5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori. 6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo per “cacciata” o “seguita” si intende l’azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per lesercizio dellattività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per lesercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie