Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6
Articolo 29
Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
TITOLO IV - Esercizio dell’attività venatoria
CAPO I - Disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria
Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
1. Le Province, anche in accordo fra loro e avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge regionale n. 1/2006, organizzano i corsi per dirigenti venatori, i corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e dell’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati e per i prelievi in deroga.
2. Dall’istituzione dell’Associazione dei cacciatori, lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 si attua in accordo con l’Associazione medesima.
3. L’attestato di frequenza e di superamento dell’esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori costituisce condizione per l’iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell’Elenco dei dirigenti venatori istituito presso l’Associazione dei cacciatori. In sede di prima applicazione della presente legge, il superamento dell’esame finale non è richiesto ai soggetti che abbiano almeno dieci anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agri-turistica-venatoria o di azienda faunistico-venatoria.
4. L’esame di abilitazione all’esercizio venatorio, previo conseguimento dell’attestato di frequenza di apposito corso, consiste:
a) in una prova orale sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle armi e le munizioni da caccia, nonché sui principi di tutela dell’ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;
b) in prove pratiche di corretto maneggio delle armi, di tiro a bersaglio mobile e a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, sui campi di tiro a volo e sui poligoni di tiro a segno.
5. La Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio è composta da cinque esperti nelle materie d’esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla Provincia e, dalla data di istituzione dell’Associazione dei cacciatori, in accordo con la medesima.
6. La domanda di ammissione all’esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico di idoneità fisica all’esercizio venatorio.
7. L’esame di abilitazione all’esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati, previo conseguimento dell’attestato di frequenza del relativo corso, si svolge sulla base degli indirizzi dell’INFS in materia. L’esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.
8. Le Province, con la collaborazione dell’Associazione dei cacciatori, promuovono l’organizzazione di corsi annuali di formazione sulla conoscenza del territorio e nelle materie agro-faunistico-ambientali, sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia e sulle nuove disposizioni in materia faunistica e venatoria.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per lesercizio dellattività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per lesercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie