Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6
Articolo 22
Disposizioni generali per le aziende venatorie
TITOLO III - Gestione venatoriaCAPO IV - Altri istituti per la gestione faunisco-venatoria
Disposizioni generali per le aziende venatorie
1. La Provincia autorizza l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agrituristico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera h).
2. Le aziende venatorie devono:
a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;
c) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a seicento ettari in zona montana, individuata ai sensi dell’articolo
2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. (1)
3. Sino all’adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:
a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell’azienda a spazi naturali permanenti in pianura;
b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell’azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell’8 per cento dell’azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
6. Le aziende venatorie già costituite per regolare concessione decadono alla scadenza dei cinque anni dalla loro costituzione in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie.
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un’azienda faunistico-venatoria o agrituristico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
8. Il legale rappresentante di un’azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell’Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell’Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, comporta la revoca dell’autorizzazione.
9. Le Province provvedono a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell’autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni.
10. Qualora l’istanza di autorizzazione all’istituzione di una azienda venatoria abbia estensione sovraprovinciale, le Province esercitano d’intesa le funzioni avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge regionale n. 1/2006 e il rilascio del provvedimento compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore dell’azienda venatoria. §
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(1) Lettera modificata dall'art. 48, LR 30/7/2009, n. 13.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per lesercizio dellattività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per lesercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie